C’è una pensione che, non essendo erogata dall’INPS, non è considerata come previdenza obbligatoria. Si tratta della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata che può essere richiesta soltanto da coloro che sono titolari di un fondo previdenziale complementare in cui siano stati versati almeno 5 anni di contributi.
Pensione che non è pensione
La RITA prevede la possibilità di accesso alla pensione con la rendita con un anticipo di 5 o 10 anni rispetto alla pensione di vecchiaia (che ricordiamo essere ottenibile per chi ha versato almeno 20 anni di contributi al compimento dei 67 anni di età).
Cambia la possibilità di accesso tra chi è occupato e chi, invece, risulta essere disoccupato. Vediamo come e quali sono i requisiti che la misura richiede per avere la rendita fino all’accesso alla pensione di vecchiaia.
Per chi è ancora in servizio è richiesto che servano non più di 5 anni per accedere alla pensione di vecchiaia e, di conseguenza:
- 62 anni di età
- almeno 20 anni di contributi versati nell’AGO
- almeno 5 anni di contributi versati nel fondo complementare
- cessazione del rapporto di lavoro
Per chi, invece, risulta senza occupazione i requisiti richiesti sono:
- 57 anni di età
- almeno 20 anni di contributi versati nell’AGO
- almeno 5 anni di contributi versati nel fondo pensione
- almeno 24 mesi di disoccupazione
La cosa interessante di questa misura è che la pensione con la rendita non va richiesta all’INPS e non ci si deve rivolgere ai CAF per poterla avere ma direttamente al gestore del fondo pensione su cui si sono versati i contributi complementari.