L’assegno di invalidità può essere pignorato? Vediamo in quali casi la legge lo consente e in che limiti di importi.
Chi, per recuperare un credito, decide di agire con un pignoramento presso terzi, deve sapere che non tutte le prestazioni erogate dall’Inps possono essere pignorate. Prima di procedere, quindi, è doveroso informarsi se la prestazione percepita dal debitore sia o meno pignorabile.
Se si parla della pensione di invalidità erogata agli invalidi mensilmente come prestazione assistenziale, è bene sottolineare che si tratta di cifre che non possono essere pignorate. Ma non tutti i trattamenti erogati agli invalidi sono impignorabili. L’assegno ordinario di invalidità, ad esempio, può essere oggetto di pignoramento, ma solo in alcuni casi e per certi limiti di importo.
Assegno di invalidità, quando può essere pignorato?
Se un creditore vuol ottenere il risarcimento di un credito e il debitore percepisce solo un assegno di invalidità è bene sapere che la pensione di invalidità non è pignorabile, mentre l’assegno ordinario di invalidità potrebbe esserlo, ma solo entro certi limiti.
Il pignoramento presso terzi agisce in questo modo: c’è un credito e un debitore, se il creditore decide di procedere a un pignoramento presso terzi procede a recuperare i soldi che deve avere da un soggetto diverso dal debitore, che solitamente eroga soldi al debitore stesso. In alcuni casi il terzo presso cui recuperare i soldi è l’Inps che eroga pensioni e trattamenti economici.
La prestazione assistenziale erogata dall’Inps non è pignorabile (assegno mensile di invalidità o assegno sociale per esempio). Si tratta, infatti di prestazioni che funzionano come sostegno economico di un soggetto che si trova in uno stato di disagio economico e, spesso, sono la sua unica fonte di reddito.
Se, invece, l’Inps eroga un trattamento previdenziale, che si basa sui contributi versati dal contribuente. L’assegno ordinario di invalidità è proprio una di queste ed è erogato, a domanda, al soggetto con i requisiti sanitari che ha versato almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 156 settimane nei cinque anni precedenti.
La Legge consente il pignoramento dell’assegno ordinario di invalidità, ma nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 545 del codice di procedura civile. Quest’ultimo prevede che non possono essere pignorati i crediti che sono erogati a titolo di sostegno di grazia o di sostentamento.
Solo le prestazioni assistenziali non possono essere pignorate, ed essendo l’assegno ordinario di invalidità una prestazione previdenziale può essere oggetto di pignoramento.
Entro che limiti può essere pignorato l’AOI?
L’assegno ordinario di invalidità, essendo assimilato a una normale pensione può essere pignorato entro i limiti stabiliti dalla legge. Sempre l’articolo 545 del codice di procedura civile prevede che non è possibile pignorare le somme dovute a titolo di pensione per un ammontare che corrisponde a due volte l’assegno sociale e comunque mai al di sotto dei 1.000 euro.
Al debitore, in questo modo, viene garantito il limite vitale.
L’assegno ordinario di invalidità può essere pignorato ma solo per l’eventuale parte che eccede i 1.068 euro (ovvero la parte eccedente due volte l’assegno sociale che ha un importo pari a 534 nel 2024).
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