Come ormai tutti ben sapranno per chi effettua un lavoro usurante o svolge una mansione gravosa, è previsto il pensionamento anticipata con Ape sociale, quota 41 o quota 96,7 per lavoratori gravosi.
Purtroppo, però, non tutte le professioni che effettivamente sono faticose rientrano nelle liste previste per l’anticipo.
Lavoro gravoso o usurante: vi rientra la Protezione Civile?
Rispondiamo alla domanda che di ha posto a tal riguardo un lettore di Pensioniefisco.it:
Buongiorno, con la presente, ringrazio anticipatamente per la gentile collaborazione e attenzione al quesito del sottoscritto; Vorrei solo informarmi, se, come dipendente comunale in servizio in ruolo al servizio di protezione civile di un comune del Piemonte è da considerarsi gravoso oppure no, certamente tante notti di emergenza per intervenire negli scenari calamitosi verrebbero commutate in una grande delusione se, così non fosse considerato tale, certamente pur amando il mio mestiere è dura dopo quaranta anni compiuti di lavoro di cui appunto venti con turni massacranti negli scenari alluvionali, sicuramente non sarebbe etico o umano lasciare tutto nel bel mezzo di una delle tante esondazioni dei fiumi che appartengono al nostro territorio, quindi sia per me, che per i miei colleghi siamo sempre in prima linea stravolgendo ogni orario di lavoro legale; non è neanche etico sfruttare i lavoratori precoci in questo modo, privando ai giovani l’opportunità di un ricambio generazionale di lavoratori freschi e motivati. PROTEZIONE CIVILE comunale è considerato lavoro gravoso? Cordialmente saluti.
Purtroppo, come precisavo in apertura dell’articolo, non tutti i lavori che sono realmente faticosi rientrano nei lavori usuranti o gravosi.
Vi sono delle apposite liste, stilate dal Ministero, per individuare quelli che sono i lavori gravosi, individuati nelle seguenti professioni:
- operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
- operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del d.lgs.67/2011;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
Per quanto riguarda i lavori usuranti si potrebbe rientrare se le notti lavorate in un anno sono almeno 64 (ma deve risultare da contratto).
Purtroppo, a mio avviso, si è fatto un gran pasticcio nell’individuare tali professioni che lasciano fuori tanti lavoratori che compiono il proprio dovere anche avendo un aggravio maggiore rispetto a quello sostenuto da altre professioni che, invece, vengono valutate gravose.