Il rapporto di lavoro domestico, come ogni altro rapporto di lavoro basato su un contratto scritto tra datore di lavoro e lavoratore, può cessare per libera volontà del lavoratore, e si parla di dimissioni, oppure per libera volontà del datore di lavoro e si parla di licenziamento.
Oggi approfondiamo il campo riguardante la cessazione del rapporto di lavoro per scelta del datore di lavoro, ovvero per l’istituto del licenziamento. Ci sono regole precise da rispettare per procedere correttamente all’interruzione del rapporto di lavoro per licenziamento e spesso questo è uno dei motivi per i quali il rapporto di lavoro finisce in contenzioso in sede sindacale o anche di fronte ad un Tribunale per il lavoro.
Licenziamento della badante o della colf, come deve essere fatto a regola d’arte
Come dicevamo, spesso i rapporti di lavoro tra datore di lavoro e badante finiscono in contenzioso ed uno dei motivi più diffusi è il licenziamento non fatto in base alla normativa prevista dal Ccnl di categoria. Tutto ruota intorno al preavviso, che è quel periodo che il datore di lavoro (ma c’è anche nelle dimissioni a parte invertite naturalmente), deve concedefre al lavoratore prima di “sbatterlo alla porta”, cioè di licenziarlo.
In caso di licenziamento, se il contratto di lavoro stipulato tra le parti era con orario superiore a 24 ore a settimana, il preavviso dovrà essere pari a:
- 15 giorni di calendario per lavoratore con anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro fino a 5 anni;
- 30 giorni di calendario per lavoratore con anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro superiore a 5 anni.
Se il rapporto di lavoro era instaurato per una durata pari o inferiore a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere pari a:
- 8 giorni di calendario per lavoratore con anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro fino a 2 anni;
- 15 giorni di calendario per lavoratore con anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro superiore a 2 anni.
Il mancato preavviso
Il preavviso è un obbligo per il datore di lavoro ed un diritto per il lavoratore in materia licenziamento. Infatti nei casi in cui il datore di lavoro non segua i termini prima citati e come si è evidenziato, differenti tra lavoratori, alla badante piuttosto che alla colf spetta l’indennità di mancato preavviso, un emolumento in denaro che serve a risarcire il lavoratore del danno cagionato dal mancato preavviso dato dal suo datore di lavoro.
L’indennità di mancato preavviso è pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante. Il mancato pagamento di questa indennità è un illecito e come tale è punibile per legge. Il lavoratore ha 5 anni di tempo dalla data del licenziamento per poter adire le vie legali e ottenere quello che gli spetta di diritto.