Quando si interrompe un rapporto di lavoro alla badante spettano alcune erogazioni in danaro che non possono essere negate dal datore di lavoro. Questo a prescindere dal motivo del licenziamento che può essere per scelta del datore di lavoro (licenziamento), per volontà del lavoratore (dimissioni), per termine del contratto se a tempo determinato o per decesso dell’assistito.
Ma cosa deve effettivamente prendere la badante al termine del rapporto di lavoro? Ecco la guida completa.
Il TFR per colf, badanti e baby sitter, come funziona?
Anche la badante al termine del rapporto di lavoro ha diritto alla cosiddetta liquidazione, cioè al TFR. Nel settore domestico è data facoltà alla lavoratrice, di richiedere la liquidazione ogni anno a dicembre in misura pari al 70% di quanto accantonato durante l’anno di lavoro. Il resto va preso al termine del rapporto di lavoro. Infatti la badante o la colf, accantonano mese per mese una quota di liquidazione. Se la badante ha annualmente richiesto la quota di TFR spettante, o se non l’ha richiesta, poco cambia perché il datore di lavoro alla fine del rapporto di lavoro deve erogare, con l’ultima busta paga anche questo emolumento.
E dal momento che il datore di lavoro del settore domestico non funge da sostituto di imposta, ciò che eroga è il TFR lordo.
In base ai dettami del Codice Civile, precisamente all’articolo n° 2120, il TFR si calcola sommando per ogni anno di servizio una quota pari all’ammontare della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota si riduce in proporzione alle frazioni di anni (dodicesimi) calcolando come mesi interi le porzioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Questa regola che vale per la generalità dei lavoratori è leggermente diversa come applicazione per colf e badanti. Infatti l’articolo n° 17 della legge n°339 del 1958 e la legge n° 297 del 1982, oltre a ciò che prevede il CCNL di categoria all’articolo n° 40, stabiliscono un regime diverso nel settore domestico. La differenza sta proprio nell’anticipo possibile senza dare spiegazioni per la richiesta (negli altri settori occorre indicare il motivo della richiesta di anticipazione TFR), ripetendola ogni anno (negli altri settori l’anticipo si può richiedere una sola volta) e fin da subito, cioè senza una carriera più o meno lunga alle spalle (negli altri settori servono almeno 8 anni di lavoro con lo stesso datore di lavoro).
Per i lavoratori domestici, il TFR si calcola dividendo per 13,5 la somma delle retribuzioni mensili, della tredicesima mensilità e della quota convenzionale di vitto e alloggio. L’importo accantonato poi, viene incrementato ogni anno dell’1.5% in maniera fissa, e poi del 75% del tasso di inflazione di ogni anno.
Altri emolumenti a fine contratto
Ma non c’è solo il TFR. Infatti al termine del contratto di lavoro, possono essere monetizzate le ferie non utilizzate ma maturate. Questo capita quando il rapporto di lavoro si interrompe prima della fruizione delle ferie. La badante ha diritto a 26 giorni di ferie per ogni anno completo di lavoro e durante il periodo di fruizione delle ferie, spetta lo stesso stipendio percepito durante i mesi di lavoro normali. Le ferie si maturano ogni mese e sono pari a 2,16 giorni al mese.
Alla badante poi, spetta anche la quota di tredicesima maturata. Infatti se il rapporto di lavoro si interrompe prima del mese di dicembre di un anno, essendo dicembre il mese deputato alla erogazione della tredicesima, alla badante spettano tanti dodicesimi di tredicesima, quanti mesi ha lavorato prima dell’interruzione del rapporto di lavoro durante l’anno solare di riferimento.
In pratica alla badante che è licenziata dal prossimo primo agosto, spetterebbero già 7 mesi di tredicesima, ovvero quelli da gennaio a luglio in cui ha lavorato. La tredicesima nel settore domestico è pari ad una mensilità piena di stipendio e pertanto, per capire quanto spetta di tredicesima dopo aver perso il lavoro, occorre dividere lo stipendio per 12 e moltiplicare il risultato per i mesi di lavoro svolti effettivamente. Nel nostro esempio della badante licenziata dal primo agosto, occorrerà dividere per 12 lo stipendio mensile e moltiplicare ciò che esce per 7 che sono i mesi di lavoro da gennaio a luglio 2021.