Nonostante la quota 100 sia una misura entrata in vigore nel 2019 e scaduta, dopo il triennio di sperimentazione, nel 2021, ancora ci sono dubbi che la circondano. Soprattutto per quel che concerne la liquidazione del TFS dei dipendenti statali. Proprio a tal proposito rispondiamo alla domanda di un nostro lettore che ci scrive:
Buongiorno,
mi riferisco ad una risposta data ad una lettrice in data 29/6/2021 in cui si affermava che il TFS per chi è andato in pensione con quota 100 sarebbe stato liquidato solo dopo il raggiungimento di uno dei due requisiti di pensione della Legge Fornero (vecchiaia o anticipata, in questo caso virtuale) con i tempi previsti normalmente (+ 12 o + 24 mesi).
Poiché in alcuni patronati mi viene detto che, essendo il requisito dell’anzianità teorico (o virtuale, come dir si voglia) dato che si interrompe il versamento dei contributi, vale solo il raggiungimento del requisito di anzianità e che quindi il TFS verrà liquidato solo 12 mesi dopo i 67 anni.
Sono quindi a chiedere se l’affermazione fatta è frutto della vostra interpretazione della Legge (che per inciso mi vede concorde) o se suffragata da qualche chiarimento ministeriale/istituzionale o simile che ne diano la certezza.
Grazie in anticipo della cortese risposta.
Cordiali saluti.
Liquidazione TFS dopo quota 100
Al di là di come i CAF possano interpretare quanto previsto nel decreto 4/2019 per la liquidazione della buonuscita dei dipendenti statali, a contare è quello che prevede l’INPS.
Ovviamente la risposta fornita al precedente lettore non è frutto solo di una nostra interpretazione della norma. Ma è suffragata da chiarimenti istituzionali da parte dell’INPS che danno la certezza dell’applicazione della stessa. Ed in particolare il messaggio INPS n.4353 del 25 novembre 2019 (che alleghiamo di seguito) chiarisce ampiamente tutti i dubbi in proposito.
Nel messaggio è chiarimente affermato che “Pertanto, a seconda dell’ipotesi che si realizza per prima, la prestazione di fine servizio o di fine rapporto sarà pagabile decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia ovvero dopo 24 mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.”. Pertanto il raggiungimento dei contributi necessari per l’accesso alla pensione anticipata teorico è ammesso per la liquidazione del TFS di chi ha avuto accesso alla pensione con la quota 100.
Per dubbi e domande è possibile scrivere a: info@pensioniefisco.it
I nostri esperti provvederanno a dare una risposta al tuo quesito in base all’originalità.