Con l’ordinanza numero 9561 del 2021 della Corte di Cassazione si chiarisce che la trasformazione della pensione di invalidità civile in assegno sociale non comporta l’attribuzione automatica anche della maggiorazione sociale laddove spetti. Di fatto, quindi, la maggiorazione sociale spetta solo a partire dalla data della domanda e non si ha diritto agli arretrati per il periodo che precede la presentazione della domanda.
L’ordinanza della Cassazione è in risposta alla richiesta degli arretrati della maggiorazione sociale da parte di un pensionato dopo che la pensione di invalidità civile si era trasformata in automatico in assegno sociale senza il riconoscimento delle cifre aggiuntive.
Quando spetta la maggiorazione all’assegno sociale? La maggiorazione di 12,92 euro mensili spetta ai titolari con età inferiore ai 75 anni, mentre quella di 20,66 euro mensili spetta al pensionato con più di 75 anni. Tale cifra aggiuntiva viene riconosciuta in base al reddito e alla situazione economiaca dell’invalido riconosciuta a parire dai 70 anni (anche se non con patologie invalidanti totali).
Perchè la maggiorazione non copre periodi precedenti alla domanda se c’era il diritto? A spiegarlo i Supremi Giudici che chiariscono che si deve escludere il riconoscimento automatico del beneficio proprio perché la maggiorazione non viene riconosciuta solo in base all’età e all’invalidità ma anche in base alla situazione economica. Per chi, quindi, è interessato alla maggiorazione sociale è necessaria apposita domanda.