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Malattia breve dipendenti, ecco quando non viene più pagata

In alcuni casi al lavoratore dipendente non spetta nessuna indennità di malattia per i primi tre giorni di assenza, vediamo quando e per chi.

Ci sono casi in cui il lavoratore dipendente si ammala spesso e presenta al datore di lavoro il certificato di malattia. Anche se l’Inps corrisponde l’indennità solo a partire dal quarto giorno, il datore di lavoro paga i primi 3 giorni di malattia al dipendente. Bisogna fare molta attenzione in base al CCNL di riferimento perché si rischia, dopo qualche evento di malattia, di trovarsi con la busta paga ridotta e senza la malattia pagata.

Attenzione alla malattia breve

Il Ccnl commercio prevede delle limitazioni alla malattia. Partiamo dalla certezza che il dipendente ha diritto a una indennità a carico dell’Inps pari a:

  • 50% della retribuzione giornaliera per i giorni dal 4° al 20° giorno di malattia;
  • due terzi della retribuzione giornaliera per i giorni dal 21° in poi.

Al tempo stesso, però, ha diritto anche a una integrazione dell’indennità Inps a carico del datore di lavoro che porti l’indennità a raggiungere le seguenti misure:

  • 100% per i primi tre giorni di malattia (interamente a carico del datore di lavoro);
  • 75% per i giorni dal 2° al 20° (25% a carico del datore di lavoro);
  • 100% per i giorni dal 21° in poi (un terzo a carico del datore di lavoro).

A queste percentuali, però, il Ccnl pone delle limitazioni ben precise che è bene conoscere prima per non rischiare di vedere la propria busta paga decurtata dalla mancanza dell’indennità stessa.

Quando la malattia non viene più pagata?

Per fare in modo che il lavoratore dipendente non abusi dell’istituto della malattia, dal 2011 sono state previste limitazioni ben precise che si applicano per ogni anno di calendario (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

L’integrazione corrisposta dal datore di lavoro spetta, solo per i primi 3 giorni di malattia:

  • al 100% solo per i primi due eventi di malattia dell’anno;
  • al 66% per il terzo evento dell’anno;
  • al 50% per il quarto evento di malattia dell’anno.

A partire dal quinto evento di malattia i primi tre giorni indennizzati dal datore di lavoro non spetteranno più e l’indennità partirà soltanto a partire dal quarto giorno di malattia.

Il rischio che corre, quindi, il dipendente che abusa della malattia breve per non andare a lavoro è quello di veder diminuire, di volta in volta l’indennità spettante, fino a vederla sparire del tutto dal quinto evento di malattia per ogni anno di calendario.

Va sottolineato, poi, che se l’Inps non corrisponde l’indennità prevista a suo carico, il datore di lavoro, al tempo stesso, non è tenuto a corrispondere al dipendente l’integrazione di quanto non pagato dall’Inps.

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