Cosa accade al lavoratore che perde involontariamente la propria occupazione? Certamente nell’ultimo anno i lavoratori licenziati sono stati molto meno rispetto agli anni passati per il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo imposto dal governo all’inizio della pandemia di coronavirus che si protrarrà fino al 31 marzo 2021. Ma è stato ancora possibili effettuare licenziamenti disciplinari e si sono trovati senza impiego moltissimi lavoratori che hanno visto scadere un contratto a termine non rinnovato.
Quando la perdita del lavoro è involontaria e si rispettano determinati requisiti contributivi, in ogni caso è possibile chiedere all’INPS l’indennità di disoccupazione. La Naspi, quindi è un salvagente, della durata variabile fino al 24 mesi massimo, che permette al lavoratore di avere una indennità mentre certa una nuova occupazione.
Ma da quando spetta la Naspi al lavoratore?
Naspi e decorrenza
La regola generale vuole che la decorrenza della Naspi spetti:
- a partire dall’ottavo giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro se si presenta la domanda per l’indennità di disoccupazione entro l’ottavo giorno di disoccupazione
- dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda nel caso la stessa venga presentata dopo l’ottavo giorno ma entro il 68esimo giorno di disoccupazione.
Infatti, generalmente, i giorni a disposizione per presentare la domanda di disoccupazione sono soltanto 68 anche se per eventi di disoccupazione che si sono verificati tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2020 questo termine è stato prorogato di 60 giorni, dando così al lavoratore ben 128 giorni di tempo per la presentazione della domanda di Naspi.
Presentando la domanda di Naspi tra il 68esimo ed il 128esimo giorno, però, la decorrenza del trattamento parte dal 68esimo giorno di disoccupazione, anche se la domanda è stata presentata successivamente.
Infine, per il lavoratore licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo (per colpa del lavoratore, quindi), l’indennità di disoccupazione spetta lo stesso anche se cambia la sua decorrenza: in questo caso il lavoratore deve attendere 30 giorni in più per la decorrenza dell’indennità e di fatto:
- per il lavoratore che presenta domanda entro l’ottavo giorno la decorrenza della misura scatta solo al 38esimo giorni di disoccupazione
- per il lavoratore che presenta domanda tra l’ottavo ed il 68esimo giorno la decorrenza della misura scatta dopo 31 giorni dalla presentazione
- per il lavoratore, infine, che presenta domanda tra il 68esimo giorno ed il 128 esimo giorno la decorrenza della misura scatta dopo 98 giorni di disoccupazione (68 giorni più i 30 da sommare).