La Naspi viene erogata a tutti coloro che involontariamente perdono il loro posto di lavoro e che naturalmente rispettano i requisiti utili alla sua fruizione. La durata della Naspi è pari alla metà delle settimane lavorate nel quadriennio precedente l’anno in cui si perde il lavoro. Ma se si trova un nuovo lavoro la Naspi può essere revocata.Infatti l’Inps ha il diritto di sospendere o revocare il diritto alla fruizione dell’indennità qualora l’interessato perde lo status di disoccupato. Ma non sempre è così perché allo stesso modo in cui serve rispettare determinati requisiti per percepirla, anche la revoca non è automatica.
Naspi e nuovo lavoro
Trovare un nuovo lavoro durante la fruizione della Naspi può portare alla revoca della stessa. Ma oltre alla revoca ci sono altri istituti che possono produrre l’uscita dal bacino dei beneficiari della indennità per disoccupati dell’Inps. Parliamo degli istituti della decadenza o della sospensione della Naspi.
Naspi, sospensione
La rioccupazione di un beneficiario della Naspi può produrre la sospensione del beneficio se la nuova occupazione è di breve durata.
Un nuovo lavoro, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi, oppure un nuovo lavoro trovato in un Paese Membro della UE o extracomunitario con convenzione bilaterale con l’Italia, sono i tipici esempi di nuova occupazione che producono sospensione della Naspi.
Naspi, decadenza del beneficio
Se la sospensione della Naspi è provvedimento temporaneo, poiché al termine del breve periodo di rioccupazione il lavoratore può riprendere a fruire del beneficio, la decadenza è definitiva. Il soggetto beneficiario della Naspi decade dal diritto in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi oppure a tempo indeterminato. Il lavoratore per evitare la decadenza, deve comunicare all’Inps il reddito presunto che deriva dalla nuova occupazione.
Tale comunicazione va prodotta entro un mese dalla data di rioccupazione. La decadenza scatta nel momento in cui non c’è questa comunicazione, oppure se si perde lo status di disoccupato perché di va in pensione, o se non si seguono le attività di politica attiva del lavoro previste dall’ufficio di collocamento.
L’Inps da questo punto di vista è chiaro nello spiegare che “se il percettore della disoccupazione si reimpiega con contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta è ammesso il cumulo tra Naspi e reddito da lavoro dipendente solo se è inferiore a 8.000 euro oppure se il contratto non ha durata superiore ai sei mesi”.