Ormai è chiaro che con il cosiddetto decreto riscossione molte cose che riguardano le cartelle esattoriali dei contribuenti cambieranno radicalmente. Abbiamo già messo in evidenza che ci sono novità che riguardano le rate a cui presto potrà attingere un contribuente indebitato, che diventano più lunghe anche se non immediatamente.
E poi abbiamo già sottolineato dei debiti che potrebbero venire cancellati automaticamente, se non del tutto, quantomeno negli estratti di ruolo dell’Agenzia delle Entrate. Ma le novità della riforma della riscossione sulle cartelle esattoriali riguardano anche eventuali rimborsi fiscali da modello 730 che possono finire, con nuove regole, in compensazione con le cartelle esattoriali.
Novità cartelle esattoriali, vantaggi su rate e cancellazione di alcuni debiti, ma addio rimborsi 730
Partiamo dalle cose che ormai sembrano di dominio comune ed abbastanza chiare. La riforma della riscossione anche se con step biennali, aumenterà le rate che saranno disponibili per i contribuenti che decidono di mettersi in regola con l’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Infatti se oggi la possibilità è di chiedere fino a 72 rate mensili o 120 ma in presenza di documentate difficoltà economiche del contribuente, presto si potrà rientrare delle cartelle esattoriali con rate più lunghe. Per il biennio 2025-2026 per esempio, le rate ordinarie saliranno già ad 84, per passare poi a 96, 108 e 120 di biennio in biennio.
Inoltre, le cartelle esattoriali su cui l’Agenzia delle Entrate ha tentato l’incasso inutilmente da almeno 5 anni, potrebbero essere cancellate dal concessionario, con il debito che tornerebbe all’ente impositore originario che deciderà se annullarlo definitivamente o se tornare all’incasso anche con metodi diversi rispetto al solito incasso tramite agente della riscossione.
Compensazione tra rimborsi fiscali e cartelle esattoriali, come funzionava la legge?
Un’altra novità importante che produce la riforma della riscossione è relativa al contribuente che oltre ad essere alle prese con delle cartelle esattoriali, ha dei crediti derivanti dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi. In base al Decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, l’Agenzia delle Entrate che deve liquidare un rimborso fiscale ai contribuenti, per prima cosa controlla se il contribuente in credito, ha allo stesso tempo è iscritto a ruolo.
E segnala al concessionario alla riscossione che c’è questo credito a favore del contribuente. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate Riscossione comunicava al contribuente che c’era la possibilità di compensare i debiti con i crediti.
Ed il contribuente entro 60 giorni doveva rispondere se accettava la proposta di compensare i debiti con i crediti interrompendo anche le operazioni di esecuzione forzata tipiche delle cartelle esattoriali. In caso di rifiuto le due cose restavano separate. L’agente della riscossione tornava alle procedure di esecuzione forzata e l’Agenzia delle Entrate metteva all’incasso per il contribuente il credito da dichiarazione dei redditi.
Cosa cambia adesso sulle proposte di compensazione tra debiti e crediti
Adesso, per via dell’articolo numero 16 della riforma della riscossione, ovvero del DL numero 110 del 2024, la prima cosa che cambia è che l’eventuale proposta di compensazione può riguardare solo rimborsi d’imposta superiori a 500 euro.
La procedura resta identica, con il concessionario che riceve dall’Agenzia delle Entrate la segnalazione di un credito fiscale e con il contribuente che viene invitato ad accettare o meno la compensazione. Ma l’Agenzia delle Entrate che prima doveva controllare se il contribuente era iscritto a ruolo, adesso deve solo controllare che il contribuente non abbia inadempienze sul pagamento di una o più cartelle esattoriali.
Ma la novità fondamentale è che in caso di rifiuto alla compensazione da parte del contribuente, cioè se questo non risponde entro 60 giorni accettando di compensare debiti e crediti, l’eventuale rimborso fiscale non viene sbloccato subito.
Anzi, resta a disposizione dell’Agente della Riscossione ed in mano all’Agenzia delle Entrate fino al 31 dicembre dell’anno successivo quello in cui è stata offerta al contribuente la possibilità di compensazione.