La legge che consente ai cittadini che hanno almeno 75 anni di non pagare il canone TV se in possesso anche di determinati requisti, quasi esclusivamente legati al reddito. Questa misura è stata inizialmente introdotta nel 2007 e a partire dal 2008 i cittadini con i corretti requisiti di età e reddito non sono tenuti al pagamento del canone tv. La soglia di reddito massimo che da diritto alla esenzione fissata in 6.713,98 euro è stata aumentata ad 8.000 già nel 2018 ma dal 2020 è diventata una misura stabile. Inoltre se essendo già maturati i requisti e non è stata ancora richiesta l’esenzione si può chiedere il rimborso per ciò che poteva essere non pagato.
Quali sono i requisti per l’esenzione
Per quanto riguarda l’età bisogna tenere conto del semestre in cui cade il compleanno, quindi la legge indica gli estremi dei due semestri per collocare in maniera certa l’inizio del diritto alla esenzione.
Il primo semestre parte dal 1° agosto e termina il 31 gennaio, di conseguenza il secondo decorre dal 1° febbraio e termina il 31 luglio.
Se la data in cui si compiono i 75 anni è compresa nel primo semestre, allora si ha diritto alla esenzione per tutto l’anno successivo, e ovviamente per tutti gli anni seguire.
Nel caso in cui la data ricade nel secondo trimestre si ha comunque diritto all’esenzione per la seconda metà dell’anno.
Per quanto inerente ai redditi, come già ribadito, è concessa l’esenzione a chi ha un reddito annuale lordo non superiore agli 8.000 euro.
Non deve convivere con persone che percepiscono un reddito proprio, fatta eccezione per colf, collaboratori domestici e badanti.
La convivenza con il coniuge o altra persona legata da unione civile implica che il reddito da tenere in considerazione è quello complessivo dei conviventi.
Inoltre l’agevolazione non è concessa se il TV è ubicato in un luogo diverso a quello in cui risiede il richiedente.
Le informazioni su come inoltrare la richiesta di esenzione del canone tv sono contenute nell’articolo Esenzione canone Rai, oggi ultimo giorno per la richiesta
Richiedere il rimborso
Nell’evenienza che l’interessato non abbia fatto domanda di esenzione pur avendo maturato l’età e avendo tutti gli altri requisiti dai quali deriva il diritto alla esenzione del canone tv può comunque presentare una richiesta di rimborso per il periodo pagato pur avendo il diritto al beneficio.
La richiesta di rimborso deve essere spedita alla Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale 1 – Torino, Ufficio Canone TV, casella postale, 22 – 10121 Torino, è possibile collegandosi al sito della Agenzia delle Entrate scaricare l’apposito modulo da compilare e spedire.