Per alcune categorie di lavoratori la pensione a 63 anni e 5 mesi si può cogliere solo dal 1° gennaio 2025. Sembra strano ma ci sono dei lavoratori disoccupati a cui la pensione con l’Ape sociale è riconosciuta solo con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di disoccupazione e a specificarlo è il messaggio Inps 3365 del 2024.
Nel messaggio l’Inps spiega che l’indennità sostitutiva di pensione erogata con Ape sociale decorre solo dal primo giorno del mese successivo all’istanza quando la domanda è presentata l’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento della disoccupazione e della fruizione integrale della disoccupazione spettante a patto che il beneficiario del trattamento pensionistico resti disoccupato anche al termine dell’indennità di disoccupazione e fino al momento di percepire la pensione.
I chiarimenti Inps per la pensione a 63 anni e 5 mesi
Il chiarimento riguarda l’Ape sociale per i disoccupati del settore agricolo per i quali, tra l’altro, non è necessario neanche presentare l’immediata disponibilità al lavoro (DID).
La disoccupazione agricola, infatti, a differenza dell’indennità Naspi che spetta ai lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro, non richiede di verificare lo stato di disoccupazione del beneficiario. Però è importante per il disoccupato agricolo restare inoccupato dal termine della disoccupazione , dal 31 dicembre dell’anno in cui il rapporto di lavoro è cessato, per poter richiedere l’Ape sociale.
L’Ape sociale, cos’è?
L’Ape sociale è la misura che accompagna il lavoratore fino alla pensione di vecchiaia con un’indennità calcolata sui contributi versati che, però, non può superare i 1.500 euro al mese. Al compimento dei 67 anni, poi, al lavoratore cui spetta un importo più alto è liquidata la pensione realmente spettante.
Per accedere all’Ape sociale è necessario aver maturato almeno 30 anni di contributi (requisito per disoccupati, invalidi e caregiver) o 36 anni di contributi (per lavoratori gravosi) e aver compiuto i 63 anni e 5 mesi di età.
Si tratta di un pensionamento diretto solo verso fasce tutelate di lavoratori e non aperto, pertanto, alla generalità dei lavoratori.
Disoccupazione agricola e Ape sociale
La precisazione dell’Inps per i disoccupati del settore agricolo è molto importante visto che in questo caso l’indennità di disoccupazione è riconosciuta solo l’anno successivo a quello in cui il rapporto di lavoro è cessato.
Nel messaggio Inps, infatti si legge:
Il beneficio dell’APE sociale, come noto, non può essere riconosciuto ai soggetti semplicemente inoccupati, in quanto l’articolo 1, comma 179, lettera a) della legge n. 232 del 2016 e s.m. richiede che il soggetto abbia integralmente fruito di una prestazione di disoccupazione.
Ma nel lavoro agricolo la prestazione di disoccupazione è riconosciuta l’anno successivo con pagamento in un’unica soluzione. Il riconoscimento dell’indennità, pertanto, non dipende dallo stato di disoccupazione del soggetto nel momento in cui percepisce l’importo spettante. Anche il riconoscimento del diritto all’Ape sociale, quindi, deve tenere conto di queste peculiarità e l’istituto chiarisce che:
non è necessario verificare, a differenza di quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti, che la domanda di certificazione sia presentata al termine dell’integrale fruizione della prestazione di disoccupazione.
E che
Nel caso in cui, sulla base di tale valutazione effettuata in astratto, non risultino i requisiti per ottenere la disoccupazione agricola l’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento cessazione, non è possibile procedere all’accoglimento della domanda di verifica