Il calcolo dell’assegno previdenziale si basa sull’anzianità contributiva che il lavoratore ha maturato entro il 31 dicembre 1995.
Per i lavoratori senza contributi alla data suddetta e per quelli che decidono di esercitare la facoltà di opzione al sistema contributivo, viene applicato il calcolo contributivo. Il calcolo della pensione con il sistema retributivo e misto, ossia una quota con il retributivo e un’altra con il contributivo, avviene nel caso di lavoratori in possesso di almeno 18 anni di contribuzione antecedente il 1° gennaio 1996.
Dall’inizio del 2012, l’assegno pensionistico viene calcolato con il sistema contributivo sulla quota di pensione corrispondente ai contributi maturati dal 1° gennaio 2012.
Il sistema retributivo
Il sistema retributivo viene applicato alla contribuzione maturata al 31 dicembre 2011 da quei lavoratori che possono vantare almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995. In base a tale sistema, la pensione è correlata alla media delle retribuzioni/redditi conseguiti negli ultimi anni di lavoro.
Ecco su quali elementi si fonda:
- L’anzianità contributiva risultante dal totale della contribuzione con un tetto massimo di 40 anni, che il lavoratore può vantare al momento di andare in pensione e che sono accreditati sul suo conto assicurativo a prescindere dalla loro natura obbligatoria, volontaria, figurativa, da ricongiunzione o da riscatto;
- la retribuzione/reddito pensionabile risultante dalla media dei redditi/retribuzioni conseguiti negli ultimi anni lavorativi, rivalutati in base agli indici ISTAT stabiliti annualmente;
- l’aliquota di rendimento che è pari al 2% su base annua del reddito o retribuzione ottenuta entro i limiti previsti dalla legge, per poi diminuire per fasce di importo superiore. Ciò significa che, se una retribuzione pensionabile non è superiore al predetto limite, con 35 anni di contributi maturati l’assegno pensionistico è pari al 70% della retribuzione che sale all’80% con 40 anni di contributi.
L’ammontare della pensione con il sistema retributivo è composto da 2 quote.
La quota A è determinata sulla base dei contributi maturati al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni (260 settimane) di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane) per i lavoratori autonomi.
La quota B si determina in base all’anzianità contributiva maturata dai lavoratori dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle redditi/retribuzioni degli ultimi 15 anni per gli autonomi e degli ultimi 1o anni per i dipendenti.
Il sistema misto
Il sistema misto trova applicazione per i lavoratori con meno di 18 anni di contributi maturati al 31 dicembre 1995 e a decorrere dal 1° gennaio 2012 anche per i lavoratori in possesso di una contribuzione non inferiore ai 18 anno fino al 31 dicembre 1995.
Per i lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 l’assegno pensionistico viene calcolato in parte con il sistema retributivo, per la contribuzione maturata al 31 dicembre 1995, in parte con il sistema contributivo, per l’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1996.
Per i lavoratori con un’anzianità contributiva non inferiore a 18 anni entro il 31 dicembre 1995 la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2011 secondo le modalità descritte nel paragrafo relativo al sistema retributivo, e in parte con il sistema contributivo, per i contributi maturati dal 1° gennaio 2012.
Il sistema contributivo
La pensione è soggetta interamente al calcolo effettuato con il sistema contributivo per i lavoratori che non possiedono contributi maturati fino al 1° gennaio 1996 e per i lavoratori che, in base a istituti attualmente vigenti, percepiscono la liquidazione del trattamento pensionistico con il calcolo del sistema contributivo.
E’ possibile avvalersi della facoltà di opzione, solo nel caso che i lavoratori siano in possesso di una contribuzione inferiore a 18 anni fino al 31 dicembre 1995 e possano contare, al momento dell’opzione, un’anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui 5 anni successivi al 1995.
La suddetta facoltà non può essere esercitata dai lavoratori che hanno maturato una contribuzione non inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.
Per effettuare il calcolo serve:
- Identificare il reddito annuo percepito dai lavoratori autonomi o subordinati e la retribuzione annua dei dipendenti;
- calcolare la contribuzione di ciascun anno sulla base dell’aliquota di computo che è pari al 33% per i lavoratori dipendenti. Quella vigente ogni anno per gli autonomi come indicato dalla circolare n. 15 del 29/12/2016, e per gli iscritti alla Gestione Separata che cambia anche a seconda della situazione del contribuente come indicato dalla circolare n. 13 del 29/01/2016;
- determinare il montante individuale ottenuto dalla somma della contribuzione di ogni anno, rivalutata sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL determinata dall’ISTAT;
- applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, variabile in funzione dell’età del lavoratore, al momento della pensione.
Montante contributivo
Il montante individuale rappresenta il capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni di attività di lavoro.
Per la determinazione di tale montante dei contributi è necessario:
- Identificare la base imponibile annua degli iscritti alle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti e alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, corrispondente ai periodi contributivi obbligatori, volontari, figurativi, ricongiunti o riscattati vantati dall’assicurato in ogni anno;
- calcolare l’ammontare della contribuzione di ogni anno moltiplicando la base imponibile annua per l’aliquota di computo del 33% per i periodi contributivi da lavoratore dipendente, per l’aliquota di computo di ciascun anno vigente per i lavoratori autonomi e per i parasubordinati;
- sommare l’ammontare dei contributi di ogni anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Il tasso di capitalizzazione è stato modificato da ultimo dal DL n. 65 del 21/05/2015, n. 65.
L’importo ottenuto rappresenta la quota di montante individuale dei contributi per i periodi maturati a partire dal 1° gennaio 1996.
La rivalutazione del montante contributivo su base composta deve essere effettuata il 31/12 di ogni anno escludendo la contribuzione dello stesso anno e ha effetto per le pensioni che decorrono dal 1° gennaio dell’anno seguente.