Diversi sono i dipendenti del comparto scuola, docenti e ATA, che non hanno ricordato di presentare la domanda di cessazione dal servizio entro il 7 dicembre 2020 per poter accedere al pensionamento a partire dal 1 settembre 2021 ed ora rimpiangono la dimenticanza visto che, nella peggiore delle ipotesi gli costerà un anno in più di servizio.
Tentativo di dimissioni fuori termine
E’ possibile, però, provare a presentare per i ritardatari una domanda di dimissioni fuori termine per tentare di pensiorsi in ogni caso il 1 settembre di quest’anno. La domanda deve essere inviata in modo cartaceo e può essere accolta o respinta dal dirigente scolastico. Va ricordato, in ogni caso, che se anche le dimissioni tardive fossero accolte ci saranno conseguenze nel pagamento della pensione.
Cerchiamo di capire meglio. Le dimissioni fuori termine sono lecite? In linea generale le dimissioni presentate entro la data stabilita dal MIUR (che per quest’anno er ail 7 dicembre 2020) hanno effetto dal 1 settembre dell’anno solare successivo ma alcuni orientamenti degli USP autorizzano il dirigente ad accettarle se sono stati rispettati i termini di preavviso (che per i dipendenti con oltre 10 anni di servizio è di 4 mesi).
Se si rispetta il termine di preavviso, quindi, la domanda potrebbe essere accolta dall’USP e accettata a discrezione del dirigente scolastico (che ha quindi l’ultima parola al riguardo).
Ma la pensione in questo caso sarebbe pagata dall’INPS a certe, precise, condizioni. Presentando domanda fuori termine non ci sarà una certificazione al diritto alla pensione da parte dell’INPS e quindi non potrà essere applicato quanto previsto dall’articolo 59, comma 9 della legge 449 del 1997 ovvero che il dipendente del comparto scuola possa raggiungere i requisiti di pensionamento in via prospettica entro il 31 dicembre dell’anno di pensionamento.
Di fatto, quindi, se anche il dirigente scolastico accettasse la domanda di cessazione fuori termine per potersi pensionare il 1 settembre 2021 il dipendente entro il 31 agosto 2021 deve aver raggiunto i requisiti di accesso alla pensione.
Altro punto a sfavore presentando domanda di cessazione fuori termine è che prima di ottenere il pagamento della pensione dovranno decorrere almeno 3 o 6 mesi senza diritto agli arretrati dal momento della decorrenza.