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Pensione con 41 anni di contributi 2025: previste 3 finestre di uscita

Cambiano le finestre per presentare domanda di accesso al beneficio per chi vuole accedere alla pensione con 41 anni di contributi.

Cambiano i termini per il riconoscimento del diritto per la pensione quota 41 per lavoratori precoci, che richiede 41 anni di contributi. I termini per presentare le domande per riconoscere il diritto a conseguire la pensione anticipata precoci è stato unificato a quello per richiedere il diritto all’Ape sociale.

A prevedere la novità l’articolo 29 del collegato lavoro, già approvato dalla Camera e ora all’approvazione in Senato. Quali sono le novità che introduce il decreto? Per il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata precoci quota 41 oggi è possibile nel rispetto delle finestre poste al 1° marzo e al 30 novembre di ogni anno. La novità porta le finestre di verifica delle condizioni di accesso a essere unificate a quelle dell’Ape sociale al 31 marzo, 15 luglio e 30 novembre di ogni anno.

Cosa cambia per la quota 41?

Per accedere alla quota 41 precoci, che ricordiamo essere una misura strutturale, sono necessario 41 anni di contributi versati e che almeno 12 mesi di questi contributi siano stati versati prima del compimento dei 19 anni di età. Il lavoratore precoce, inoltre, deve trovarsi in una delle situazioni di tutela (invalido, caragiver, disoccupato a seguito di licenziamento, gravoso o usurante).

La flessibilità in uscita introdotta dalla legge 232 del 2016 prevede due misure distinte:

  • l’Ape sociale che oggi consente l’uscita a 63 anni e 5 mesi con un assegno di accompagnamento alla pensione di vecchiaia con almeno 30 anni di contributi per invalidi, caregiver e disoccupati e con almeno 36 anni di contributi per chi è addetto alle mansioni gravose, con un importo pari alla pensione maturata al momento della domanda (che non può superare i 1.500 euro lordi al mese);
  • la quota 41 per lavoratori precoci che prevede l’uscita con 41 anni di contributi indipendentemente dall’età a chi ha svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima di compiere i 19 anni di età. In questo caso l’accesso alla misura è consentito solo a disoccupati a seguito di licenziamento, agli invalidi civili almeno al 74%, ai caregiver, a chi ha svolto per almeno 6 anni continuativi negli ultimi 7 anni o per aleno sette anni negli ultimi 10 anni mansioni gravose, ai lavoratori notturni e ai lavoratori usuranti.

Tra le due prestazioni i profili di tutela non sono identici, visto che per l’Ape sociale permette l’accesso ai disoccupati a cui è scaduto il contratto di lavoro a termine e la quota 41 no (solo a seguito di licenziamento). Inoltre per accedere all’Ape sociale le mansioni gravose per accedere sono aumentate dal 2022, per la quota 41, invece, sono rimaste invariate.

Quota 41 è strutturale

La pensione anticipata per i lavoratori precoci, a differenza dell’Ape sociale la cui proroga è valida solo fino al 31 dicembre 2025, è una misura strutturale e, quindi, rimarrà invariata nel tempo (a meno che non si proceda con una modifica normativa). Per i lavoratori precoci, quindi, fino al 31 dicembre 2026 saranno richiesti 41 anni di contributi, dal 1° gennaio 2027, invece, il requisito contributivo è soggetto all’adeguamento alla speranza di vita.

La verifica del diritto al beneficio

Per accedere a entrambe le misure è necessario presentare all’Inps una domanda preventiva che richieda il riconoscimento del diritto al beneficio, ottenuto il quale è possibile procedere alla presentazione della domanda di pensione.

E’ l’Inps che attraverso la documentazione prodotta dal richiedente stabilisce se rientra o meno nelle categorie che hanno diritto alla pensione anticipata i questione.

Attualmente per presentare domanda del diritto al beneficio per l’Ape sociale sono previste 3 finestre:

  • entro il 31 marzo;
  • entro il 15 luglio;
  • entro il 30 novembre.

Per la pensione anticipata precoci con 41 anni di contributi, invece, le finestre per presentare istanza di riconoscimento del beneficio sono oggi due:

  • entro il 1° marzo;
  • entro il 30 novembre.

I termini sono stati unificati per le due misure dal collegato fiscale e per entrambe potrà essere presentata domanda di riconoscimento del beneficio entro:

  • il 31 marzo;
  • il 15 luglio;
  • il 30 novembre.

La cosa si riflette anche sul riconoscimento del diritto stesso visto che l’Inps deve produrre una risposta:

  • entro il 30 giugno per domande presentate entro il 31 marzo;
  • entro il 15 ottobre per domande presentate entro il 15 luglio;
  • entro il 31 dicembre per domande presentate entro il 30 novembre.

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