Alcune misure previdenziali prevedono delle finestre di attesa per la decorrenza del trattamento pensionistico.
Questo significa che, al raggiungimento dei requisiti per accedere alla pensione, non si avrà diritto subito alla decorrenza della pensione ma si dovrà attendere il tempo previsto, per quella specifica misura, dalle finestre.
Nella normativa italiana sono molte le misure che prevedono una finestra di attesa, vediamo quali sono e che tempi bisogna attendere.
Pensioni e finestra di attesa
La quota 100, ad esempio, prevede due specifiche finestra di attesa, uno per i dipendenti pubblici ed una per quelli del settore privato.
Per i dipendenti pubblici dal compimento dei 62 anni e dal raggiungimento dei 38 anni di contributi è necessaria una finestra di attesa di 6 mesi; per i dipendenti del settore privato, invece, è richiesta una finestra di 3 mesi.
La pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne) richiede una finestra di 3 mesi dal raggiungimento del requisito contributivo.
La pensione quota 41, come l’anticipata ordinaria, richiede una finestra di 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti (non solo quello contributivo ma anche dei singoli requisiti richiesti ad ogni profilo di tutela).
La pensione opzione donna richiede, invece, una finestra di attesa di 12 mesi alle dipendenti che hanno raggiunto i 58 anni e maturato i 35 anni di contributi mentre la finestra di attesa è di 18 mesi per le lavoratrici autonome che hanno raggiunto i 59 anni ed i 35 anni di cotributi.
Infine una finestra di attesa di 12 mesi è richiesta anche da coloro che vogliono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata per lavoratori invalidi con percentuale pari o superiore all’80%.