Pensione Pensione

Pensione di reversibilità al coniuge separato, spetta?

La pensione di reversibilità spetta al coniuge separato? Vediamo gli orientamenti e l’ultima sentenza della Corte di Cassazione in proposito.

La pensione di reversibilità è una prestazione previdenziale erogata dall’INPS ai familiari superstiti del pensionato deceduto.

La pensione spetta ai coniugi, ai figli, ai nipoti, ai genitori ma anche a fratelli e sorelle se in possesso di determinati requisiti.

Pensione di reversibilità al coniuge separato

Fino a una decina di anni fa la pensione di reversibilità spettava al coniuge separato solo nel caso non gli fosse stata addebitata la separazione e fosse titolare di un assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge.

Inoltre era richiesto che l’assicurazione obbligatoria del defunto fossi iniziata prima della sentenza di separazione.

La reversibilità, quindi, spettava al coniuge separato solo se rispettava i seguenti requisiti:

  • non gli fosse stata addebitata la colpa della separazione
  • ricevere assegno di mantenimento
  • l’assicurazione AGO del deceduto fosse iniziata prima della sentenza di separazione.

La sentenza numero 4555 del 25 febbraio 2009 della Corte di Cassazione, però, ha ribaltato questo orientamento.

Il coniuge separato, dai Supremi Giudici, è equiparato in tutto al coniuge superstite non separato, anche in caso la separazione sia avvenuta con addebito o con colpa.

Negare la pensione di reversibilità al coniuge separato con colpa, infatti, è stato definito incostituzionale dai giudici poiché la colpa non può essere discriminante ai fini della pensione di reversibilità.

Secondo i giudici, inoltre, la pensione di reversibilità spetta a prescindere anche dall’essere beneficiario di assegno di mantenimento poiché la prestazione nasce per andare incontro ai bisogni dei familiari superstiti del pensionato ed è stato ritenuto ingiusto negare la prestazione al coniuge che non sia titolare di assegno di mantenimento o cui sia stata addebitata la separazione.

Pertanto, a partire dal 2009, la pensione di reversibilità spetta sempre al coniuge separato, indipendentemente se sia o no titolare di assegno di mantenimento.