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Pensione di reversibilità, mi spetta se sono separato?

La pensione di reversibilità spetta in caso di separazione legale? Un’importante sentenza della Cassazione detta legge.

La pensione di reversibilità è una prestazione previdenziale erogata dall’INPS ai familiari superstiti del pensionato deceduto. La ratio di questa misura è quella di garantire a coloro che sono economicamente dipendenti dal pensionato venuto a mancare uno stile di vita simile a quello che si aveva quando il titolare di pensione era in vita.

Proprio per questo al coniuge superstite è riconosciuta una quota pari al 60% del trattamento. Il diritto alla reversibilità del superstite non viene meno neanche in presenza di redditi propri molto elevati (anche se è ridotto).

Anche se la pensione di reversibilità è una misura dedicata al coniuge che sopravvive, il trattamento potrebbe spettare anche ai figli, ai nipoti, ai genitori ma anche a fratelli e sorelle se in possesso di determinati requisiti.

Pensione di reversibilità al coniuge separato

Fino a un pò di anni fa la pensione di reversibilità spettava al coniuge separato solo nel caso non gli fosse stata addebitata la separazione e fosse titolare di un assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge. In molti casi, quindi, al coniuge separato la misura indiretta non veniva riconosciuta.

Inoltre, per averne diritto in caso di separazione legale, era richiesto che l’assicurazione obbligatoria del defunto fossi iniziata prima della sentenza di separazione.

La reversibilità, quindi, spettava al coniuge separato solo se rispettava i seguenti requisiti:

  • non gli fosse stata addebitata la colpa della separazione
  • ricevere assegno di mantenimento
  • l’assicurazione AGO del deceduto fosse iniziata prima della sentenza di separazione.

La sentenza che ribalta tutto

La sentenza numero 4555 del 25 febbraio 2009 della Corte di Cassazione, però, ha ribaltato questo orientamento portando delle novità fondamentali.

Il coniuge separato, dai Supremi Giudici, è equiparato in tutto al coniuge superstite non separato, anche in caso la separazione sia avvenuta con addebito o con colpa e anche nel caso che il superstite non sia stato titolare di assegno di mantenimento (questo punto, infatti, andava a penalizzare l’eventuale ex coniuge lavoratore senza diritto all’assegno di mantenimento).

Negare la pensione di reversibilità al coniuge separato con colpa, infatti, è stato definito incostituzionale dai giudici poiché la colpa non può essere discriminante ai fini della pensione di reversibilità.

Secondo i giudici, inoltre, la pensione di reversibilità spetta a prescindere anche dall’essere beneficiario di assegno di mantenimento poiché la prestazione nasce per andare incontro ai bisogni dei familiari superstiti del pensionato ed è stato ritenuto ingiusto negare la prestazione al coniuge che non sia titolare di assegno di mantenimento o cui sia stata addebitata la separazione.

Pertanto, a partire dal 2009, la pensione di reversibilità spetta sempre al coniuge separato, indipendentemente se sia o no titolare di assegno di mantenimento.

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