La pensione di reversibilità è una prestazione previdenziale che l’INPS eroga in favore dei familiari superstiti del pensionato che è venuto a mancare.
Primo beneficiario della misura è il coniuge superstite. Anche quando è separato legalmente il coniuge è titolare del diritto sempre.
Ma cosa accade in caso di divorzio? Si conserva il diritto alla pensione di reversibilità? Solo se l’ex coniuge rispetta determinati requisiti stabiliti dalla legge.
Pensione di reversibilità coniuge divorziato
Generalmente la pensione di reversibilità serve a bilanciare le minori entrate dovute alla dipartita del coniuge e dal fatto che il suo reddito venga a mancare. Proprio per questo motivo, per chi è divorziato o è stato spostato più volte le regole sono diverse.
In caso di divorzio al coniuge divorziato superstite la pensione di reversibilità spetta se non si è risposato e se è titolare di un assegno di mantenimento periodico.
La pensione di reversibilità, di conseguenza, non spetta al coniuge divorziato che ha contratto nuove nozze ma non spetta neanche al coniuge divorziato che non sia titolare di assegno di mantenimento (nche se lo ha ricevuto una tantum).
Nel caso, invece, il pensionato defunto sia stato sposato più volte la pensione di reversibilità deve essere divisa tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato superstite.
La ripartizione delle quote della reversibilità viene effettuata tenendo conto anche della durata di entrambi i matrimoni anche se bisogna tenere conto anche di altri elementi.
Nel calcolo si tiene conto:
- della durata dei matrimoni ma anche dell’eventuale convivenza prima del matrimonio
- le condizioni economiche di entrambe le parti al momento del decesso
- l’importo dell’assegno divorzile