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Pensione ed art. 54: l’ok dell’INPS alla riliquidazione del trattamento

L’ok dell’INPS alla riliquidazione delle pensioni dei militari interessati dall’applicazione dell’art. 54.

Con la circolare 107 del 2021 l’INPS rende noto di aver recepito quanto contenuto nella sentenza della Corte dei Conti numero 1 del 2021 e che procederà alla riliquidazione delle pensioni dei militari e delle figure equiparate con anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, superiore ai 15 anni ed inferiore ai 18.

A questi pensionati la prestazione sarà rideterminata con un coefficiente di rendita del 2,44% della base pensionabile.

Art.54, cosa dice?

L’articolo 54 del DPR 1092 del 1973 afferma che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile” ma l’INPS ha sempre riconosciuto ai militari con anzianità contributiva al 1995 tra 15 e 18 anni una rendita del 2,33%, ovvero quella attribuita ai dipendenti civili dello Stato.

La sentenza della Corte dei Conti, però, ribalta tutto e riconosce a questi militari l’aliquota di rendimento del 2,44%. Di fatto ora l’INPS dovrà procedere a ricostituire d’ufficio i trattamenti pensionisti in essere applicando questa aliquota di rendimento per gli anni di anzianità contributiva maturati fino al 31 dicembre 1995.

Nessuna riliquidazione della pensione, invece, per chi ha avuto una sentenza passata in giudicato e per quelli che hanno meno di 15 anni di servizio prima del 1995, per i quali l’INPS si riserva ulteriori istruzioni.

Non cambia nulla, invece, per i pensionati che al 31 dicembre 1995 avevano maturato almeno 18 anni di contributi per i quali resta il calcolo retributivo fino a tutto il 2011.