Con la circolare numero 55 del 2021 l’INPS recepisce le novità introdotte dalla legge 241 del 1990 e dal decreto legge numero 76 del 2020 (decreto Semplificazioni) con il “Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativo”.
Come scrive Italiaoggi.it, per decidere sulla domanda di una pensione di vecchiaia o anticipata l’INPS si prende 55 giorni di tempo.
Quanto tempo per una pensione?
Il nuovo regolamento mette nero su bianco quelli che sono i tempi di attesa per la conclusione di procedimenti amministrativi di competenza dell’istituto sia avviati a domanda che d’ufficio (fanno eccezione i provvedimenti avviati in autotutela, su ricordo e quelli per cui i beneficiari sono selezionati tramite bando di concorso).
Generalmente i tempi per la conclusione di un procedimento amministrativo è di 30 giorni ma nel regolamento si individuano quelli in sui i termini di conclusione sono diversi, stabilendone al tempo stessa anche la decorrenza che dovrebbe coincidere con la data in cui l’INPS riceve l’istanza.
La novità più importante, però, è relativa al termine finale dei procedimenti e il caso di “silenzio inadempimento”: nel caso che decorrano i termini per la conclusione del procedimento l’interessato potrà rivolgersi al Direttore centrale/regionale o di coordinamento del territorio di appartenenza per chiedere che il procedimento venga concluso entro termini che sono pari alla metà di quelli originariamente previsti.
Vediamo quali sono i termini di conclusione per le domande presentate all’INPS per l’erogazione di una prestazione previdenziale:
- Pensione di vecchiaia: 55 giorni
- Pensione anticipata: 55 giorni
- Pensione di vecchiaia in cumulo e in totalizzazione: 90 giorni
- Pensione anticipata in cumulo e totalizzazione: 90
- Pensione di inabilità: 85 giorni
- Pensione di inabilità in cumulo e totalizzazione: 120 giorni
- Pensione di reversibilità: 50 giorni
- Pensione di reversibilità in cumulo e totalizzazione: 50 giorni
- Pensione indiretta: 55 giorni
- Pensione indiretta in cumulo e totalizzazione: 90 giorni
- Assegno ordinario di invalidità: 85 giorni
- Pensione di invalidità specifica: 115 giorni
- Pensione privilegiata di inabilità: 115 giorni
- Pensione supplementare: 55 giorni
- Riscatti ai fini previdenziali: 85 giorni
- Ricongiunzioni ai fini pensionistici: 85 giorni