Con il messaggio numero 217 del 2021 l’INPS rende noto che finalmente è possibile per le nate nel 1962 se dipendenti e nel 1961 se autonome.
In attuazione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2021 al comma 336, quindi, l’INPS da il via alle presentazione delle domande di pensione con l’opzione donna alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2020 hanno raggiunto i seguenti requisiti:
- lavoratrici dipendenti in possesso di 35 anni di contributi e 58 anni di età al 31 dicembre 2020;
- lavoratrici autonome in possesso di 35 anni di contributi e 59 anni di età al 31 dicembre 2020.
Rimangono confermate le finestre di attese previste dalla misura di 12 mesi dal raggiungimento dei requisiti per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le autonome.
Si ricorda che così come previsto dalla normativa che regola l’opzione donna la domanda di pensione può essere presentata in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra mobile (decorsa, quindi, la finestra di attesa di 12 o 18 mesi).
Si rammenta, infine, che per chi sceglie il pensionamento con il regime sperimentale opzione donna sarà applicato un ricalcolo interamente contributivo dell’assegno previdenziale spettante: al vantaggio dell’uscita anticipata, quindi, si deve contrapporre una decurtazione dell’assegno spettante che sarà tanto maggiore quanto maggiore è l’anticipo pensionistico.
Opzione donna comparto scuola
Per il personale del comparto scuola e AFAM che ha maturato il diritto di accesso alla pensione con l’opzione donna entro il 31 dicembre 2020 e che non ha potuto presentare domanda di cessazione dal servizio entro i termini previsti dal MIUR, i termini di presentazione della domanda di cessazione saranno riaperti fino al 28 febbraio 2021 e avranno effetto alla fine dell’anno scolastico o accademico in corso (a partire dal 1 settembre o dal 1 novembre 2021).