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Pensione quota 41 caregiver: la dimora temporanea con il disabile basta?

La dimora temporanea soddisfa il requisito della convivenza con il disabile per il lavoratore precoce caregiver che voglia accedere alla pensione quota 41?

Il lavoratore precoce può accedere alla quota 41 anche in qualità di caregiver se assiste da almeno 6 mesi un familiare convivente con handicap grave in base alla legge 104/1992. Facciamo gli opportuni chiarimenti in merito riguardo la dimora temporanea.

Quota 41 e dimora temporanea

Rispondiamo ad un lettore di Pensioniefisco.it che ci scrive per chiedere:

Buongiorno ho un quesito da porvi che ad oggi non ho avuto risposte chiare anche dai funzionari inps ,a maggio 2021 raggiungo requisiti per pensione precoci caregiver siccome mi manca il requisito di convivenza con mia madre abitando in un comune vicino a quello di mia madre chiedevo se è sufficiente chiedere dimora temporanea anziché cambio residenza per ottenere i sei mesi di convivenza.
So che una circolare dell’INPS e precisamente la n.33 del 2018 dice che la dimora temporanea è valida per accettare il requisito di convivenza.purtroppo sia le in formazioni che mi danno sia al caf. Che all’INPS non sono chiare, non vorrei vedermi respinta la domanda per non aver cambiato residenza anche perché essendo sposato con figli non posso cambiare residenza solo per prendermi cura di mia madre.Vi ringrazio in anticipo per un risposta.

Per i lavoratori precoci che assistono un familiare con handicap grave in base alla legge 104/1992, l’accesso alla pensione con quota 41 è vincolata alla residenza con il familiare disabile.

Nella circolare che lei cita, la numero 33 del 2018 dell’INPS viene chiarito in modo inequivocabile che :”In coerenza con l’orientamento espresso con la predetta circolare, ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento). Il requisito della convivenza sarà accertato d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all’indicazione degli elementi di cui sopra, l’interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.”.

Anche se l’eventuale domanda di pensione dovesse in qualche modo venire respinta per la mancanza del cambio di residenza (ma ne dubito, visto che è lo stesso istituto che chiarisce che la dimora temporanea soddisfa il requisito della convivenza) potrebbe sempre presentare ricorso.

In ogni caso, raggiungendo i requisiti di pensionamento a maggio ed essendo richiesta una convivenza con il disabile di almeno 6 mesi per l’accesso, le consiglio di avviare le pratiche di richiesta di dimora temporanea quanto prima al fine di poter soddisfare il requisito richiesto per le decorrenza della pensione che, le ricordo, sarà soltanto 3 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti richiesti per l’accesso.

Per dubbi e domande è possibile scrivere a: info@pensioniefisco.it
I nostri esperti provvederanno a dare una risposta al tuo quesito in base all’originalità.