La pensione di reversibilità serve ai familiari superstiti del pensionato deceduto ad avere una sorta di continuità reddituale e proprio per questo motivo il primo beneficiario della prestazione è il coniuge a cui spetta il 60% della pensione diretta percepita dal de cuius.
Ma cosa accade per i coniugi che hanno avviato le pratiche di separazione senza giungere al divorzio? Scopriamolo rispondendo ad un nostro lettore che ci chiede:
Buongiorno,
Sono separato legalmente con la consensuale, senza assegno di mantenimento pur non avendo reddito.
La reversibilità di mia moglie, in pensione , mi spetterà ugualmente o no?
Mi hanno riferito che non essendoci un minimo di assegno di mantenimento non mi spetterebbe!
Pensione reversibilità separati
Al coniuge separato la pensione di reversibilità spetta sempre. Il coniuge separato è equiparato, per la pensione di reversibilità, al coniuge non separato e, quindi, la pensione ai superstiti spetta anche se non è titolare di assegno di mantenimento.
Fino ad un decennio fa ai separati veniva riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità solo nel caso che la separazione non fosse con addebito e che fossero titolari di mantenimento. Poi la Corte Costituzionale, trovando la normativa incostituzionale, ha equiparato i separati ai coniugi non separati allargando, di fatto, il diritto alla pensione ai superstiti anche a tutti i coniugi separati legalmente con e senza assegno di mantenimento.
Le hanno, quindi, riferito male (o attenendosi alla vecchia normativa) non è necessario essere titolari di assegno di mantenimento per ricevere la pensione di reversibilità a meno che non intervenga il divorzio: in questo ultimo caso la misura spetta solo all’ex coniuge che è titolare di assegno di mantenimento periodico.
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