Si è parlato, in un precedente articolo, della possibilità per i pensionati di trasferirsi all’estero per pagare meno tasse sulla pensione. Una cosa molto vantaggiosa, certamente, soprattutto in virtù del fatto che molti stati Esteri prevedono una tassazione molto più bassa (in alcuni casi è prevista la detassazione completa per diversi anni dal trasferimento) ma bisogna tener presente che non tutte le prestazioni previdenziali sono esportabili.
Cosa significa questo? Che alcune prestazioni erogate dall’INPS non possono essere riscosse da chi vive all’estero.
Pensioni esportabili all’estero
Bisogna innanzitutto premettere che le prestazioni erogate dall’INPS possono essere di natura previdenziale o di natura assistenziale.
Quelle previdenziali sono le prestazioni legate strettamente al versamento dei contributi mentre quelle assistenziali sono legate alla residenza del richiedente, alle sue condizioni sanitarie o economiche.
Di fatto, quindi, sembra intuibile che le prestazioni assistenziali non potranno essere riscosse del beneficiario all’estero perchè richiedono la residenza in Italia.
Nello specifico le prestazioni non esportabili sono:
- Maggiorazione sociale;
- Integrazione dell’assegno di invalidità;
- Assegno sociale;
- Integrazione della pensione minima;
- Pensioni e indennità ai ciechi civili e sodomuti;
- Assegni, indennità e pensioni ai mutilati e invalidi civili.
Per chi fruisce, quindi, delle prestazioni sopra riportate, il trasferimento in un Paese estero deve essere considerato fuori discussione a meno che non si voglia incorrere nella sospensione o nella decadenza dell’erogazione da parte dell’INPS.
Nel caso dell’assegno sociale, per esempio, se il titolare si allontana dall’Italia per un periodo superiore ai 30 giorni l’erogazione viene sospesa per essere, poi, revocata quando l’assenza si protrae più di un anno.