Inserita nella Legge di Bilancio 2021, con un emendamento approvato, arriva la nona salvaguardia che dovrebbe garantire il pensionamento agli ultimi esodati della Legge Fornero permettendo l’accesso co regole vigenti fino al 31 dicembre 2011.
I soggetti interessati dal provvedimento sono 2400 che, privi di occupazione al 2011 o dopo aver siglato accordi di uscita dal mondo del lavoro, si sono trovati non solo senza stipendio ma anche senza pensione.
I beneficiari della nona salvaguardia potranno pensionarsi anche se raggiungono il diritto alla pensione dopo il 31 dicembre 2011 godendo, però, delle disposizioni e requisiti in vigore alla stessa data.
I beneficiari della nona salvaguardia potranno accedere al pensionamento con la quota 96 o con la vecchia pensione di anzianità ma anche utilizzando le vecchie regole per il pensionamento di vecchiaia.
La domanda di accesso alla nona salvaguardia va presentata entro il 2 marzo 2021.
Nona salvaguardia, chi può presentare domanda di pensione?
Premettiamo fin da subito che la domanda di pensione deve essere presentata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio. Tutti i profili, inoltre, dovranno maturare la decorrenza della pensione entro 120 mesi dall’entrata in vigore della Legge Fornero (entro, quindi, il 6 gennaio 2022). Questo requisito, valido per tutti i profili ammessi, deve essere calcolato anche tenendo conto della finestra mobile di 12, 18 o 21 mesi.
Possono accedere alla nona salvaguardia:
Autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 che possono far valere almeno 1 contributo volontario alla data del 6 dicembre 2011 anche se successivamente alla data del 4 dicembre 2011 abbiano svolto quasiasi attività ( no lavoro dipednetente a tempo indeterminato).
Autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 anche se non possono far valere almeno 1 contributo volontario alla stessa data a patto di avere almeno un contributo accreditato da attività lavorativa nel periodo compreso tra 1 gennaio 2007 e 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non avevano un’atticità riconducibile al lavoro dipendente a tempo indeterminato.
lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 (art. 1, c. 194, lettera b), della legge n. 147 del 2013): 1) in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; 2) in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 (art. 1, c. 194, lettera c), della legge n. 147 del 2013): 1) in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; 2) in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale (es. dimissioni o licenziamento), nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 (art. 1, c. 194, lettera d), della legge n. 147 del 2013). Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Lavoratori che nel corso del 2011 erano in congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, co. 5 del dlgs n. 151/2001 (congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni) per assistere figli con disabilità grave.
Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato o lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato. Sono esclusi i lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali.