Una volta si chiamavano pensioni di anzianità e adesso pensioni anticipate, ed il cambiamento lo si deve alla riforma Fornero che abrogando le prime introdusse le secondo. Anche se come struttura sono la stessa identica cosa, essendo entrambe misure di pensionamento anticipato distaccate da qualsiasi requisito anagrafico, il cambiamento ha prodotto un netto inasprimento dei requisiti. Sono aumentati di 3 anni i requisiti contributivi rispetto a prima della riforma Fornero.
Ed essendo misure che non prevedono limiti anagrafici, servono 3 anni di lavoro in più per maturare la pensione anticipata rispetto alla pensione di anzianità. Oggi i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata sono quelli in vigore dal 2019, da quando cioè si è registrato l’ultimo scatto in avanti dei requisiti per via delle aspettative di vita. Dall’anno 2019 servono infatti 42,10 anni di contributi (per le donne un anno in meno), mentre con le pensioni di anzianità ne servivano “solo” 40. Ma come saranno le pensioni fino al 2026?
Pensioni, ecco come anticipare l’uscita dal 2024 al 2026
La pensione anticipata ordinaria è una misura che prevede l’uscita anticipata senza limiti di età e che nel 2024 avrà i medesimi requisiti di oggi, ovvero i 42,10 anni di contributi per gli uomini ed i 41,10 per le donne. E sarà così fino al 2026. nello specifico riportiamo ciò che scrive l’INPS sul sito ufficiale, che conferma questi requisiti per la generalità dei lavoratori.
“Possono richiedere la pensione anticipata i soggetti in possesso del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) se donne, 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) se uomini”. Dal 2023 e presumibilmente fino al 2026, servirà comunque aspettare 3 mesi di finestra per godere del primo rateo di pensione.
Quali contributi serviranno per la pensione anticipata dal 2024 al 2026?
Per le pensioni anticipate si possono usare tutti i contributi a qualsiasi titolo versati. Quindi anche i contributi figurativi, volontari o da riscatto. Ma va sottolineato che 35 anni di contributi devono essere effettivi da lavoro e cioè neutri da versamenti figurativi, e nel dettaglio di quelli da malattia indennizzata INPS o Naspi (o qualsiasi altra forma di indennità per disoccupati dell’INPS, dalla Aspi alla mini Aspi, dalla requisiti ridotti alla disoccupazione ordinaria. I contributi figurativi da malattia o da disoccupazione, restano comunque sempre validi per la misura della prestazione, ma come detto, non per il diritto se vanno a coprire anche parte dei già citati 35 anni effettivi.