Arriva l’ok dall’INPS per la presentazione delle istanze per l’accesso alla nona salvaguardia che ricordiamo devono essere presentate, inderogabilmente entro il 2 marzo 2021.
Per presentare la domanda di accesso si potrà utilizzare il nuovo applicativo telematico messo a disposizione sul sito dell’INPS sia per la presentazione di istanza di verifica dei requisiti che per la presentazione della domanda di pensione vera e propria.
A renderlo noto l’INPS con il messaggio numero 195 del 2021 ieri, 18 gennaio 2021.
Nona salvaguardia, chi può accedere?
Possono accedere alla nona salvaguardia:
Autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 che possono far valere almeno 1 contributo volontario alla data del 6 dicembre 2011 anche se successivamente alla data del 4 dicembre 2011 abbiano svolto quasiasi attività ( no lavoro dipednetente a tempo indeterminato).
Autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 anche se non possono far valere almeno 1 contributo volontario alla stessa data a patto di avere almeno un contributo accreditato da attività lavorativa nel periodo compreso tra 1 gennaio 2007 e 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non avevano un’atticità riconducibile al lavoro dipendente a tempo indeterminato.
lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 (art. 1, c. 194, lettera b), della legge n. 147 del 2013): 1) in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; 2) in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 (art. 1, c. 194, lettera c), della legge n. 147 del 2013): 1) in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; 2) in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale (es. dimissioni o licenziamento), nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 (art. 1, c. 194, lettera d), della legge n. 147 del 2013). Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Lavoratori che nel corso del 2011 erano in congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, co. 5 del dlgs n. 151/2001 (congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni) per assistere figli con disabilità grave.
Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato o lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato. Sono esclusi i lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali.
Presentazione domanda di certificazione
Per presentare la domanda di certificazione dei requisiti il cittadino dovrà, sul sito dell’INPS, recarsi nella sezione “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” e scegliere, poi, “Certificazioni” nella sezione “Nuova prestazione Pensionistica”, scegliendo nel campo “Tipologia” il profilo di tutela cui appartiene.
La domanda di pensione vera e propria può essere presentata o contestualmente a quella di certificazione ma anche dopo.