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Permessi per allattamento, come funzionano quelli giornalieri per la madre

La lavoratrice al termine della maternità obbligatoria può assentarsi dal posto di lavoro per nutrire il figlio.

La tutela della maternità per le lavoratrici è sancita dalla legge. “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”, questo è ciò che recita la nostra Costituzione.

La lavoratrice ha diritto innanzi tutto all’astensione obbligatoria che prevede l’allontanamento dal posto di lavoro due mesi prima del parto e 3 mesi dopo l’evento. Questi 5 mesi sono coperti dall’indennità di maternità. Oltre all’astensione obbligatoria c’è quella facoltativa, che può essere sfruttata fino agli 8 anni di età del bambino.

Ma oltre a questo, proprio in base a ciò che prevede la Costituzione, nella parte che parla di adeguata protezione per madre e bambino, ci sono anche dei permessi giornalieri da poter prendere per quell’istituto che molti chiamano permesso per allattamento.

Un permesso giornaliero che può essere sfruttato fino a tutto il primo anno di età del bambino.

Riposo per allattamento, cos’è?

La lavoratrice, al termine dell’astensione obbligatoria in linea di massima dovrebbe rientrare in servizio ma allo stesso tempo, fino al compimento del primo anno di vita del bambino,  può fruire di riposi orari per allattamento. La durata di questi riposi è pari a due ore al giorno, ma solo a condizione che l’orario di lavoro svolto dalla lavoratrice non sia inferiore alle 6 ore di lavoro quotidiano.

Infatti per lavoro di durata inferiore a 6 ore al giorno, il riposo si dimezza ad una sola ora di permesso. Va tenuto conto, per capire a quante ore di riposo per allattamento si ha diritto, di quale orario di lavoro prendere a riferimento. Infatti non importa la durata effettiva del lavoro ma piuttosto, quello scritto nel contratto di assunzione.

Allattamento, i chiarimenti

In nessun caso i riposi per allattamento possono essere negati ed in nessun caso possono essere cambiati come orario di fruizione rispetto a quanto concordato tra datore di lavoro e lavoratore.

La lavoratrice nonostante sia di fatto assente dal posto di lavoro per le ore di permesso spettanti, ha diritto alla retribuzione piena, perché queste ore sono considerate a tutti gli effetti come ore di lavoro. Il trattamento economico spettante viene anticipato dal datore di lavoro ma è a carico dell’Inps.