Un’importante novità è in arrivo con il decreto Sostegni bis con riferimento alla proroga Naspi. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la bozza prevede che non ci sarà la riduzione dell’assegno mensile dell’indennità di disoccupazione pari al 3% per ogni mese a partire dal quarto. Ciò avverrà dall’entrata in vigore del Dl Sostegni 2.
Tuttavia, la validità di questa novità sospensiva terminerà il 31 dicembre 2021. A partire dal 1° gennaio 2022 tornerà la riduzione dell’assegno Naspi come sempre è stato. Resta valida l’ultima modifica riguardante il requisito delle trenta giornate lavorative da effettuare nei 12 mesi precedenti il periodo di disoccupazione: ovvero la sua eliminazione.
Notizia meno piacevole per gli ex precettori di Naspi e Dis-Coll che attendevano la proroga dell’indennità di disoccupazione sotto forma di REM prevista dal decreto Sostegni 1. Nella bozza della versione bis la proroga Naspi REM non è menzionata. Un vero colpo basso per coloro che avevano potuto fruire di tre mesi di reddito di emergenza come proroga dell’indennità di disoccupazione (maggio, giugno, luglio 2021).
Se la pubblicazione in GU del Dl Sostegni bis dovesse confermare la sua assenza, gli ex percettori di Naspi e Dis-Coll potranno comunque chiedere il REM ma con i requisti dell’ordinario, il che provocherebbe un’ampia riduzione della platea dei beneficiari.
A questo proposito, il decreto Sostegni bis porterà al prolungamento del Reddito di Emergenza per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. Il richiedente deve essere residente in Italia e avere un ISEE inferiore ai 15.000 euro (era 30.000 nel caso di proroga REM); un patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro, soglia aumentata di 5.000 euro per persona componente il nucleo, fino a un massimo di 20.000 euro.
Per quanto concerne coloro che hanno richiesto la proroga Naspi REM entro il 30 aprile 2021, l’Inps sta rielaborando le domande che erano state respinte in quanto aveva preso in considerazione (erroneamente) i requisiti riguardanti il nucleo familiare.
A questo punto, l’erogazione per le domande rielaborate e poi accettate, avverrà non prima di metà giugno.