La quattordicesima mensilità è un importo aggiuntivo che spetta ai pensionati solo in presenza d determinati requisiti anagrafici e contributivi. La quattordicesima spetta anche per le pensioni ai superstiti e, nel particolare, ai titolari di pensione di reversibilità che rispettino i requisiti richiesti alla generalità dei beneficiari. Ricordiamo, fin da subito, che la quattordicesima mensilità sulle pensioni viene erogata in modo automatico dall’INPS e non serve presentare un’apposita domanda.
Quattordicesima pensione reversibilità
Come annunciato ad inizio articolo, in ogni caso, la quattordicesima spetta sulle pensioni di reversibilità qualora si rispettino i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla legge.
Prima del compimento dei 64 anni di età la quattordicesima sulla pensione non spetta. Il titolare di pensione ai superstiti, quindi, che non abbia compiuto i 64 anni di età non avrà diritto alla mensilità aggiuntiva.
Qualora si rispetti il requisito anagrafico e siano stati compiuti i 64 anni di età, il titolare di pensione di reversibilità ha diritto alla quattordicesima solo nel caso rispetti i requisiti contributivi.
Per avere diritto alla quattordicesima pensione piena, infatti, è necessario avere redditi fino a 1,5 volte il minimo INPS (9849 euro l’anno). L’importo di quattordicesima erogato, in ogni caso, cambia in base ai contributi versati.
Per chi ha un reddito pari o inferiore a 9849 euro l’anno l’importo spettante sarà di
- 437 euro se sono stati versati fino a 15 anni di contributi
- 546 euro con contributi versati compresi tra 15 e 25 anni
- 655 euro per chi ha versato più di 25 anni di contributi.
Per chi, invece, ha un reddito compreso tra i 9849 euro e i 13192 euro la quattordicesima spettante è ridotta e spettano:
- 336 euro se sono stati versati fino a 15 anni di contributi
- 420 euro con contributi versati compresi tra 15 e 25 anni
- 504 euro per chi ha versato più di 25 anni di contributi.
Per chi, oltre alla pensione di reversibilità percepisce anche altri redditi, i redditi percepiti dovranno essere sommati per il raggiungimento del limite stabilito dalla legge per ottenere la quattordicesima mensilità che non spetta per ogni trattamento percepito ma una tantum (ad esempio per chi percepisce pensione di vecchiaia e pensione di reversibilità, spetta una sola quattordicesima calcolata sui redditi di entrambi i trattamenti).