Si tratta di un problema, anche abbastanza grosso che vivono i lavoratori del comparto scuola quello di valorizzare ai fini della pensione i periodi di disoccupazione indennizzata. Molti sono i lavoratori precari della scuola che ricevono il pagamento della Naspi per i periodi di disoccupazione tra una supplenza e l’altra.
Il problema principale è che per la disoccupazione i contributi figurativi vengono versati nel FPLD mentre i contributi per i periodi di supplenza lavorati vengono versati anella cassa Stato (quella per i dipendenti pubblici). Ebbene, l’INPS non permette di ricongiungere le settimane di disoccupazione presenti nel FPLD con i contributi presenti nella gestione pubblica se nel fondo dipendenti privati non è presente almeno una settimana di contributi obbligatori.
Questo significa che per i precari della scuola che non hanno mai lavorato nel privato risulta impossibile ricongiugere i contributi figurativi della disoccupazione con quelli obbligatori: i supplenti che hanno iniziato a lavorare dal 1988, infatti, hanno contributi versati solo nella cassa Stato (per capirci l’estratto conto INPS arancione) non avendo altri contributi, a parte quelli di disoccupazione nel FPLD (estratto conto INPS azzurro).
Valorizzare contributi non ricongiungibili
Il problema principale, in questo caso, è che i contributi figurativi della disoccupazione non possono essere ricongiunti con i contributi da lavoro, neanche pagando, se nell’estratto conto FPLD non è presente almeno una settimana di contributi obbligatori e molti supplenti, quindi, vanno a perdere moltissimi contributi che potrebbero essere utili ai fini della pensione (si parla anche di alcuni anni di contributi inutilizzabili).
Come fare per ovviare il problema? Per i periodi successivi al 31 dicembre 1996 si può procedere presentando domanda di riscatto dei periodi privi di lavoro presenti tra un contratto a termine e l’altro. L’operazione è onerosa (ma lo è anche la ricongiunzione) ma permette di aumentare il proprio montante contributivo.
A prevedere questa possibilità è la legge 564 del 1996 all’articolo 7 dove si specifica che è possibile riscattare in Cassa Stato i periodi di interruzione del rapporto di lavoro prestata in forma stagionale, saltuaria o discontinua in presenta di iscrizione presso il Centro dell’Impiedo.
Il riscatto, quindi, può essere richiesto anche se non si è ricevuto pagamento dell’indennità di disoccupazione documentando l’iscrizione alle liste di collocamento.
Per quel che riguarda i periodi non lavorati tra una supplenza e l’altra, però, l’iscrizione al centro dell’impiego non serve quando si è ricevuto pagamento dell’indennità di disoccupazione poichè a dimostrare lo stato di disoccupazione è lo stesso pagamento dell’indennità.
Come abbiamo detto, però, il riscatto è oneroso e l’onere è determinato da due parametri: l’età del lavoratore all’atto di domanda di riscatto e la retribuzione percepita. Essendo l’onere più basso se questi due parametri sono bassi il consiglio è quello di presentare domanda di riscatto dei periodi quando prima per pagare un costo minore.