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Recuperare periodi disoccupazione non cumulabili e non ricongiungibili: ecco come fare per il comparto scuola

Come recuperare i contributi derivanti da Naspi nel caso non si abbiano altri contributi versati nel fondo dipendenti privati? Vediamo come fare con il riscatto.

Si tratta di un problema, anche abbastanza grosso che vivono i lavoratori del comparto scuola quello di valorizzare ai fini della pensione i periodi di disoccupazione indennizzata. Molti sono i lavoratori precari della scuola che ricevono il pagamento della Naspi per i periodi di disoccupazione tra una supplenza e l’altra.

Il problema principale è che per la disoccupazione  i contributi figurativi vengono versati nel FPLD mentre i contributi per i periodi di supplenza lavorati vengono versati anella cassa Stato (quella per i dipendenti pubblici). Ebbene, l’INPS non permette di ricongiungere le settimane di disoccupazione presenti nel FPLD con i contributi presenti nella gestione pubblica se nel fondo dipendenti privati non è presente almeno una settimana di contributi obbligatori.

Questo significa che per i precari della scuola che non hanno mai lavorato nel privato risulta impossibile ricongiugere i contributi figurativi della disoccupazione con quelli obbligatori: i supplenti che hanno iniziato a lavorare dal 1988, infatti, hanno contributi versati solo nella cassa Stato (per capirci l’estratto conto INPS arancione) non avendo altri contributi, a parte quelli di disoccupazione nel FPLD (estratto conto INPS azzurro).

Valorizzare contributi non ricongiungibili

Il problema principale, in questo caso, è che i contributi figurativi della disoccupazione non possono essere ricongiunti con i contributi da lavoro, neanche pagando, se nell’estratto conto FPLD non è presente almeno una settimana di contributi obbligatori e molti supplenti, quindi, vanno a perdere moltissimi contributi che potrebbero essere utili ai fini della pensione (si parla anche di alcuni anni di contributi inutilizzabili).

Come fare per ovviare il problema? Per i periodi successivi al 31 dicembre 1996 si può procedere presentando domanda di riscatto dei periodi privi di lavoro presenti tra un contratto a termine e l’altro. L’operazione è onerosa (ma lo è anche la ricongiunzione) ma permette di aumentare il proprio montante contributivo.

A prevedere questa possibilità è la legge 564 del 1996 all’articolo 7 dove si specifica che è possibile riscattare in Cassa Stato i periodi di interruzione del rapporto di lavoro prestata in forma stagionale, saltuaria o discontinua in presenta di iscrizione presso il Centro dell’Impiedo.

Il riscatto, quindi, può essere richiesto anche se non si è ricevuto pagamento dell’indennità di disoccupazione documentando l’iscrizione alle liste di collocamento.

Per quel che riguarda i periodi non lavorati tra una supplenza e l’altra, però, l’iscrizione al centro dell’impiego non serve quando si è ricevuto pagamento dell’indennità di disoccupazione poichè a dimostrare lo stato di disoccupazione è lo stesso pagamento dell’indennità.

Come abbiamo detto, però, il riscatto è oneroso e l’onere è determinato da due parametri: l’età del lavoratore all’atto di domanda di riscatto e la retribuzione percepita. Essendo l’onere più basso se questi due parametri sono bassi il consiglio è quello di presentare domanda di riscatto dei periodi quando prima per pagare un costo minore.