Reddito di cittadinanza 2022 Reddito di cittadinanza 2022

Reddito di cittadinanza ecco come presentare domanda di rinnovo

Le istruzioni INPS per la presentazione della nuova domanda di reddito di cittadinanza dopo la scadenza dei 18 mesi.

Per chi ha fruito del reddito di cittadinanza a partire da aprile 2019, a settembre c’è stata l’ultima ricarica ed è possibile, a partire dal mese di ottobre, presentare domanda di rinnovo per percepire il sussidio per ulteriori 18 mesi.

Rinnovo reddito di cittadinanza

Con il messaggio numero 3627 del 2020 dell’8 ottobre, infatti, l’INPS rende note le istruzioni per la presentazione di domanda di rinnovo del reddito di cittadinanza.

Per la presentazione della domanda si dovranno utilizzare i consueti canali utilizzati per la presentazione della prima domanda (poste italiane, sito redditodicittadinanza.gov.it o avvalendosi dell’ausilio di un centro di assistenza fiscale).

Si ricorda che con la domanda di rinnovo scatta l’obbligo di accettazione della prima offerta di lavoro utile, in qualsiasi parte del territorio italiano, pena la decadenza della misura. Se nel nucleo ci sono persone con disabilità, invece, l’obbligo è limitati a proposte entro i 100 Km dalla residenza.

In caso di sospensione del reddito di cittadinanza prima della naturale scadenza di settembre, fa notare l’INPS, le domande non possono essere trattate come rinnovo ma come prosecuzione della misura sino a decorrenza dei 18 mesi.

Illustriamo i casi in cui non si tratta di rinnovo:

Se l’erogazione del beneficio si è interrotta prima della scadenza dei 18 mesi per variazioni del nucleo familiare o per ragioni che hanno portato all’applicazione di sanzioni (come ad esempio accade nel caso di incremento del reddito per nuovo lavoro o per perdita dei requisiti) la nuova istanza non è trattata come prima domanda o rinnovo ma come ripresa dell’erogazione fino al completamento dei 18 mesi.

Se l’erogazione del beneficio si è interrotta prima della scadenza dei 18 mesi per incremento del reddito dovuto a nuovo lavoro e a condizione che la nuova domanda sia presentata dopo 12 mesi dall’interruzione la nuova domanda è trattata come prima domanda e avrà durata di 18 mesi.

Se l’erogazione del beneficio si è interrotta prima della scadenza dei 18 mesi per applicazione di revoche o sanzioni si può presentare nuova istanza solo trascorsi 18 mesi dalla revoca e equivale a prima domanda con durata complessiva di 18 mesi.