Per chi ha richiesto il reddito di cittadinanza fin da subito, a marzo 2019, a maggio 2022 scadono i secondi 18 mesi di fruizione del sussidio. A ottobre 2020, infatti, dopo il mese di sospensione è stata presentata la seconda domanda per fruire di 18 mesi di reddito di cittadinanza che spetta da novembre 2020 a maggio 2022.
Cosa accade dopo questa seconda scadenza? Sarà possibile presentare una nuova domanda per fruire nuovamente del sussidio per altri 18 mesi?
Terza domanda di reddito di cittadinanza, è possibile?
Il decreto 4/2019 non pone limite alle domande che è possibile presentare di reddito di cittadinanza specificando soltanto che dopo la scadenza è necessario un mese di sospensione prima di presentare nuova domanda.
Al permanere dei requisiti, quindi, il beneficiario del reddito di cittadinanza che vede scadere i primi 36 mesi di fruizione potrà presentare nuova domanda per poter beneficiare ancora del sussidio. Ovviamente tutto questo è possibile se non interviene nessuna modifica alla normativa che regola il reddito di cittadinanza.
Come sappiamo bene, infatti, il reddito di cittadinanza, pur avendo assolto benissimo il suo compito di sussidio alle famiglie non ha funzionato dal punto di vista di reinserimento lavorativo e solo poche manciate di beneficiari hanno trovato effettivamente una nuova occupazione. Questo uno dei grossi crucci che tormentano l’esecutivo, oltre al fatto che in moltissimi hanno approfittato del RDC pur non avendone diritto.
Novità 2022
Già per il 2022 sono state previste delle novità per il reddito di cittadinanza ed in particolare controlli più severi da parte dell’INPS su ogni domanda presentata. Un’altra novità riguarda, invece, la riduzione dell’assegno per chi non accetta un lavoro (in alcuni casi è prevista la decadenza del sussidio). A partire dal sesto mese l’assegno spettante sarà tagliato di 5 euro al mese. Il taglio non si applica solo nel caso nel nucleo ci sia un minore di 3 anni, una persona con disabilità o nessuno dei componenti del nucleo familiare è tenuto agli obblighi connessi alla fruizione del sussidio.
Inoltre al secondo rifiuto di una offerta congrua di lavoro il sussidio viene sospeso.