Una recente sentenza del Tribunale di Trani stravolge quanto fino ad ora previsto dalla normativa del reddito di cittadinanza: il sussidio può essere pignorato se il titolare , in caso di divorzio, non versa gli alimenti all’ex coniuge o ai figli. Nella sentenza, quindi, c’è uno stravolgimento di quanto fino ad ora applicato.
Reddito di cittadinanza pignorabile
I giudici del Tribunale di Trani, infatti, sostengono che in base a quanto previsto dall’articolo 545 del Codice di procedurta Civile i redditi non pignorabili sono quelli rientranti nei crediti alimentari e di natura sostentatoria per persone comprese nell’elenco dei poveri.
Il tribunale, con questa sentenza ha stabilito che il reddito di cittadinanza può essere utilizzato anche per il sostentamento delle persone di cui il titolare ha l’obbligo di prendersi cura.
Il caso in questione riguarda un uomo che non versava all’ex coniuge l’assegno di mantenimento dopo il divorzio e il tribunale ha stabilito che deve girare all’ex coniuge parte del reddito di cittadinanza e che, anzi, a farlo sarà direttamente l’INPS trattenendo ogni mese dal sussidio l’importo fissato dal giudice a titolo di mantenimento dell’ex coniuge.
Il coniuge inadempiente, separato o divorziato, quindi, si potrà vedere sottrarre dal reddito di cittadinanza spettante le somme dovute all’ex moglie o ex marito. Si tratta, quindi di un pignoramento vero e proprio.