Abbiamo già spiegato in generale cosa è il reddito di cittadinanza in questo articolo Reddito di cittadinanza di cosa si tratta e come funziona.
Adesso ci soffermiamo su alcuni requisti necessari per ottenere il sostegno economico. Vediamo quali in relazione a età, nazionalità e residenza. Per conoscere anche i requisiti economici consigliamo la lettura di RdC: quali sono i requisiti economici per il reddito di cittadinanza?
Reddito di cittadinanza, i requisiti relativi all’età
Il richiedente deve essere di almeno 18 anni, per chi ha compiuto 67 o più anni la misura cambia nome in pensione di cittadinanza oltre che a presentare qualche differenza sulle normative.
Requisiti relativi alla nazionalità e alla residenza.
La persona che presenta la richiesta deve avere almeno uno di questi requisiti:
- cittadinanza italiana
- cittadinanza di un paese membro dell’unione europea
- cittadinanza extra UE e a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di lungo periodo
- apolide ed ma solo se in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo
- cittadinanza extra UE ma familiare di un cittadino italiano o dell’UE e titolare del diritto di soggiorno o di diritto si soggiorno permanente
- cittadino titolare di diritto di protezione internazionale, in questo caso la nazionalità del richiedente perde di significato.
Reddito di cittadinanza, requisiti di residenza
Ogni persona in una di queste condizioni, deve risultare residente in Italia per un minimo di 10 anni, e in particolare, gli ultimi due, in modo continuativo. Ciò viene valutato a partire dalla data in cui viene presentata la domanda. Inoltre è fatto obbligo per il richiedente di risiedere in Italia per tutta la durata della erogazione del reddito di cittadinanza.
Reddito di cittadinanza, condizioni che ne causano l’esclusione
Per poter richiedere il reddito di cittadinanza sono necessari alcuni ma ben precisi requisiti che esulano la situazione economica che viene certificata con l’ISEE o la residenza e nazionalità del richiedente.
Vengono specificate, nella legge che regola l’accesso a questa misura di sostegno economico, quelle che possiamo definire delle pregiudiziali che di fatto ne escludono il diritto.
Chi inoltra la richiesta non deve essere sottoposto ad alcuna misura cautelare personale, anche se derivante da convalida di arresto o a seguito di un fermo. Non bisogna essere stati condannati, fino a dieci anni prima della data di presentazione della richiesta, per i reati sanciti negli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis.
Se il richiedente è detenuto nelle patrie galere, o ricoverato in stato di lunga degenza presso istituti di cura o altre residenze ma comunque a carico della Pubblica amministrazione, non ha diritto al reddito di cittadinanza.
Visto lo scopo di questa misura, essa non è incompatibile con altri tipi di sussidi, ma entra in gioco come strumento per raggiungere la somma totale da erogare se il nucleo familiare che fa richiesta ha il reddito pari a zero e applicando, a tal fine, anche la scala di equivalenza.
Sono altresì esclusi chi è in stato di disoccupazione per dimissioni volontarie, si escludono le dimissioni volontarie motivate da giusta causa.
Il richiedente non può accedere al reddito di cittadinanza se egli o qualsiasi altro membro del nucleo familiare possiede una auto di cilindrata superiore ai 1600 cc. o con data di prima immatricolazione non più vecchia di sei mesi dalla data di richiesta, oppure che sia in possesso di un motoveicolo con cilindrata superiore ai 250cc. o immatricolata entro due anni dalla data in cui si fa richiesta. Stessa cosa si può dire se uno dei componenti del nucleo familiare possiede mezzi natanti o imbarcazioni da diporto.