Sono moltissimi i lettori che ci hanno scritto per chiedere se possono richiedere il reddito di emergenza nel mese di novembre, che per molti rappresenta il mese di sospensione del reddito di cittadinanza.
Come, infatti, si è sempre detto dall’introduzione del reddito di emergenza, quest’ultimo non è compatibile con il reddito di cittadinanza. Ma cosa accade nel mese in cui il Rdc è scaduto ed è stata presentato nuova domanda per gli ulteriori 18 mesi di fruizione?
A rispondere è direttamente l’INPS nelle sue Faq ufficiali del REM.
REM e Rdc
L’incompatibilità dei due sussidi vale solo se riferiti allo stesso mese. Ovviamente se si è in possesso dei requisiti per richiedere il reddito di emergenza si può presentare domanda nel mese di sospensione del Rdc (che cade per moltissimi proprio a novembre) visto che le prime 18 mensilità del beneficio sono concluse e si deve presentare domanda di rinnovo.
Inoltre l’INPS precisa anche che se si percepisce il REM questa non influenza in alcun modo la mensilità del Redc che spetterà dopo la domanda di rinnovo. Percepire, quindi, il reddito di emergenza nel mese in cui non di percepisce il reddito di cittadinanza non influenzerà le mensilità future di Rdc.
Perchè in molti casi la domanda di reddito di emergenza nel mese di sospensione sarà respinta? La risposta è che molto probabilmente non si era in possesso del requisito reddituale: il REM richiede che per il mese di settembre 2020 il reddito della famiglia sia inferiore all’importo di sussidio spettante.
Ma, come è facile intuire, se a settembre si percepiva ancora il reddito di cittadinanza quell’importo influirà sui requisiti del REM.