In ogni rapporto di lavoro di ogni settore lavorativo e di ogni CCNL di categoria, esistono ferree regole da rispettare per quanto concerne orari di lavoro e riposi. Si tratta di due diritti dei lavoratori e al tempo stesso di due obblighi del datore di lavoro. Proprio per questo molte violazioni di questi obblighi possono produrre sanzioni per il datore di lavoro che trasgredisce.
Riposi del lavoratore, un diritto costituzionale
È la nostra Carta Costituzionale a stabilire che il lavoratore dipendente ha diritto al riposo giornaliero, a quello settimanale e alle ferie. Tutti questi diritti costituzionalmente sanciti sono in strettissima correlazione con l’orario di lavoro. In linea generale e con le dovute differenze che ogni CCNL di settore può avere al suo interno, l’orario massimo di lavoro stabilito per legge è di 40 ore a settimana.
Come dicevamo sono i documenti relativi alla contrattazione collettiva a determinare le modalità di lavoro ed anche gli orari settimanali a cui sono soggetti i dipendenti, ma per orario settimanale non si può andare oltre le 48 ore. In questo caso si parla di orario medio settimanale, perché ogni CCNL può stabilire orari differenti giornalieri e spalmati in tutta la settimana lavorativa. La media non superiore a 48 ore settimanali deve essere calcolata su massimo 4 mesi (allungabili a 6 o 12 mesi solo di fronte ad oggettive priorità del datore di lavoro).
Rispettare ciò che dice la legge è un obbligo da parte del datore di lavoro che se utilizza addetti e supera le 48 ore di lavoro medie nel periodo di osservazione è tenuto ad utilizzare l’istituto del lavoro straordinario. Inoltre se il datore di lavoro ha più di 10 dipendenti, deve avvisare anche l’ex Ispettorato del Lavoro, ovvero la “Direzione provinciale del lavoro”.
Come si calcola l’orario giornaliero
Dal momento che le ore di lavoro massime a cui possono essere chiamati a lavorare i dipendenti riguardano una settimana di lavoro, per determinare l’orario massimo di lavoro al giorno occorre guardare ad un altro istituto, quello dei riposi giornalieri.
Dal momento che il dipendente ha diritto al riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive, evidente che l’orario di lavoro massimo ammissibile al giorno è pari a 13 ore. Naturalmente nel calcolo delle 13 ore rientrano anche le pause, che sono anche loro un diritto sacrosanto del lavoratore
Se il datore di lavoro viola queste soglie o questi adempimenti, può essere suscettibile di una sanzione che va da 200 a 1.500 euro. E tanto più elevato è il numero degli addetti a cui vengono imposti ritmi di lavoro sopra le medie prestabilite, più alta è la multa.