Il decreto 4/2019 ha introdotto la possibilità di riscatto agevolato della laurea ai fini pensionistici dei periodi di studio che si collocano successivamente al 31 dicembre 1995. Dal 2020, però, il riscatto light può essere utilizzato anche per riscattare periodi di studio che si collocano precedentemente al 1996 previa, però, opzione di calcolo contributivo per la pensione.
Il riscatto light è stato molto apprezzato dai lavoratori visto che consente di acquisire anzianità contributiva per poter accedere alla pensione senza dover per forza sborsare gli oneri stellari richiesti dal riscatto tradizionale.
Dubbi sul riscatto agevolato
Come ogni normativa italiana che si rispetti, però, anche il riscatto laurea agevolato non è di chiarissima interpretazione e proprio per questo ha fatto sorgere in numerosi lavoratori il dubbio se i contributi riscattati siano validi solo per il diritto o anche per la misura della pensione.
Il dubbio è lecito visto che così come previsto dalla legge 335/1995 (legge Dini) il riscatto dei periodi ricadenti interamente nel sistema contributiva sono validi solo ai fini della misura della pensione ma non per il diritto.
L’articolo 1, comma 7 della succitata legge, infatti prevede che “per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianita’ contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all’eta’ di 57 anni, in presenza di eta’ anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianita’ non concorrono le anzianita’ derivanti dal riscatto di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi (…)”.
A questo il legislatore ha posto rimedio con il comma 5ter dell’articolo 2 del decreto legislativo numero 184 del 1997 con il quale si rendono i periodi riscattati nel sistema contributivo utili anche alla misura della pensione: in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis [cioè i periodi di riscatto che ricadono nel sistema contributivo nonché quello successivamente introdotto dal 1° gennaio 2008 per i cd. inoccupati, ndr] sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione”
Ovviamente entrambi gli articoli si rivolgono esclusivamente al riscatto ordinario della Laurea (non essendo ancora in vigore il riscatto agevolato).
Con l’introduzione del riscatto light l’interpretazione si è ulteriormente complicata visto che non era chiarissimo se il riscatto agevolato della laurea potesse godere della deroga prevista dal comma 5 ter sopra riportato.
Con la circolare numero 106 del 2019, però, l’INPS ha chiarito i dubi spiegando che il riscatto agevolato si differenzia dal riscatto tradizionale solo per i parametri utilizzati per il calcolo dell’onere (che poi sono gli stessi che vengono utilizzati per il calcolo del riscatto per gli inoccupati), proprio per questo motivo l’istituto ha confermato che “che anche i periodi riscattati ai sensi del comma 5-quater hanno la stessa valenza ai fini pensionistici di quelli riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis del medesimo articolo 2 del D.lgs n. 184/1997“.
Di fatto, quindi, i periodi riscattati con il riscatto agevolato della laurea sono validi sia ai fini del diritto che della misura pensionistica.