Un nostro lettore ci ha inviato una comunicazione inoltrata anche all’INPS sulla discriminazione che viene a crearsi nel riscatto laurea per gli anni di studi degli studenti lavoratori.
L’idea sarebbe quella di permettere a chi lavora mentre consegue la laurea di riscattare, sempre nel limite degli anni della durata legale del corso di studi, i periodi non coperti da contribuzione anche se collocati, ma solo temporalmente , negli anni fuori corso. Vediamo perchè impedirlo crea una discriminazione in situazioni sostanzialmente simili tra loro.
Riscatto laurea e discriminazione studenti lavoratori
Con riferimento alla pratica in oggetto, ci tengo a premettere la coerenza della vostra risposta con le attuali disposizioni INPS che non consentono il riscatto dei periodi di iscrizione fuori corso.
La presente è semplicemente per sottoporre alla vostra spettabile attenzione un aspetto in materia di “riscatto della laurea ai fini pensionistici gestioni dipendenti privati” da parte di studenti lavoratori che, a mio avviso, merita una riflessione in quanto crea una forte discriminazione tra situazioni sostanzialmente simili.
Cercherò di spiegarmi con un esempio:
1. durata del corso legale di studi
- 4 anni, corrispondente al periodo massimo riscattabile
2. durata effettiva degli studi
- 8 anni, 4 anni in corso + 4 anni fuori corso
3. anni lavorati durante gli studi e coperti da contribuzione
- 6 anni
Le attuali disposizioni INPS creano la seguente distorsione:
a) se i 2 anni di mancato lavoro sono concentrati tra il primo e il quarto possono essere riscattati e lo studente lavoratore si trova
- 6 anni di contributi per lavoro
- 2 anni di contributi per riscatto della laurea
b) se i 2 anni di mancato lavoro sono concentrati tra il quinto e l’ottavo non possono essere riscattati e lo studente lavoratore si trova solo
- 6 anni di contributi per lavoro
Questa distorsione era già stata colta in passato dal Senato che aveva formulato la proposta di modifica n. 72.0.2 al DDL n. 949, purtroppo senza seguito:
«Art. 72-bis. (Riscatto della durata dei corsi universitari di studio ai fini pensionistici)1. Qualora il conseguimento della laurea si sia protratto oltre il corso legale di studi, sono ammessi a riscatto anche gli anni di fuori corso, purché il periodo, anche discontinuo, complessivamente riscattato non superi il numero degli anni di corso legale di laurea.»
Mi sembra corretto limitare il numero degli anni riscattabili alla durata del corso legale degli studi, mi sembra discriminante non consentire il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione se corrispondenti con gli anni fuori corso.
Spero quanto sopra venga ripreso in considerazione per garantire agli studenti lavoratori, che inevitabilmente terminano gli studi fuori corso, pari opportunità in ambito previdenziale.
Vi ringrazio fin d’ora per l’attenzione.