Cartelle esattoriali tra rottamazione quater e rottamazione quinquies, ecco cosa bisogna sapere tra scadenze imminenti e progetti futuri. Cartelle esattoriali tra rottamazione quater e rottamazione quinquies, ecco cosa bisogna sapere tra scadenze imminenti e progetti futuri.

Rottamazione cartelle esattoriali, occhio alla rata del 28 febbraio

Per la riapertura dei termini della rottamazione quater è essenziale la data del 28 febbraio 2025. Vediamo perchè e cosa comporta.

Per la rottamazione quater è stata prevista la riapertura dei termini prevedendo che i decaduti possano rientrare, presentando istanza entro il 30 aprile 2025, nella definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Ma bisogna fare attenzione: se si decade perché non si versa la rata del 28 febbraio 2025 non è previsto il ripescaggio e si resta, quindi, fuori dalla rottamazione con la conseguenza di dover pagare oltre al debito anche gli interessi e le sanzioni.

Riapertura termini rottamazione

L’emendamento inserito nel decreto milleproroghe prevede che presentando istanza entro il 30 aprile i decaduti della rottamazione possano rientrare nella definizione agevolata, ma la possibilità è concessa soltanto a chi è decaduto entro il 31 dicembre 2024.

I debitori che fino ad oggi non sono decaduti, per restare nella rottamazione devono continuare a pagare regolarmente senza saltare la prossima rata in scadenza (pensando, magari, tanto poi presento nuovamente istanza entro il 30 aprile).

Per chi è stato fino ad ora regolare con i pagamenti la scadenza del 28 febbraio appare determinante: per mantenere i benefici della rottamazione si deve pagare entro i 5 giorni di tolleranza e per l’intero importo (si decade, infatti, anche per versamento insufficiente). Se si salta, infatti, la rata di febbraio la possibilità di presentare istanza per la riammissione non è contemplata.

Cosa dice l’emendamento della riapertura dei termini?

L’emendamento che prevede la riapertura dei termini parla chiaro e definisce la platea dei beneficiari della nuova proroga. La riammissione è consentita:

  • solo per i debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente presentate;
  • solo per i debitori che sono incorsi nella decadenza della rottamazione entro il 31 dicembre 2024 per mancato pagamento o per tardivo versamento.

L’orizzonte di applicazione del ripescaggio, quindi, appare chiaro: non consente di aggiungere nuovi debiti alla rottamazione e non consente la riapertura a chi decade nel 2025. In questo modo, quindi, sono naturalmente esclusi gli eventuali decaduti per tardivo, mancato o insufficiente versamento della rata in scadenza il 28 febbraio 2025.

Cosa accade a chi decade adesso dalla rottamazione?

Per chi dovesse decadere dalla rottamazione per mancato, tardivo o insufficiente pagamento della rata del 28 febbraio le conseguenze sono quelle di veder annullati i benefici che la definizione agevolata comporta. I versamenti già effettuati vengono acquisiti a titolo di acconto e l’importo residuo da versare sarà affidato nuovamente all’Agente della riscossione per il recupero.

Questo comporta che sui debiti residui graveranno nuovamente sanzioni e interessi e che l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrà nuovamente avviare azioni esecutive per recuperare le somme.

Potrebbe interessarti anche: