La rottamazione delle cartelle esattoriali è un provvedimento che è servito allo Stato per fare cassa recuperando molti più crediti rispetto a quelli che avrebbe potuto recuperare da contribuenti indebitati e non paganti. Ma è una misura che è tornata utile anche ai contribuenti stessi, o almeno a chi ha aderito, per mettersi in regola pagando meno di quanto invece avrebbero dovuto versare.
Molti contribuenti infatti grazie alla rottamazione delle cartelle esattoriali hanno iniziato a versare i loro debiti, in maniera più semplice ed anche economica visto il taglio di aggio, sanzioni ed interessi che la stessa rottamazione prevedeva.
Il provvedimento di rottamazione delle cartelle esattoriali, come ogni altro provvedimento a carattere fiscale, è un qualcosa dove spesso le interpretazioni delle norme sono contraddittorie in base a chi è chiamato ad interpretare. Per esempio quando sono dei giudici, a prescindere dal grado di giudizio a dover intervenire per dirimere contenziosi, possono emergere delle sfaccettature che vanno meglio conosciute su un provvedimento di questo genere.
Rottamazione delle cartelle esattoriali, ecco i particolari effetti sul fermo amministrativo e sui pignoramenti
La rottamazione delle cartelle è uno strumento di definizione agevolata che è già arrivato alla quarta edizione dal momento che quella scaduta lo scorso 30 giugno è la quater.
I contribuenti grazie alla rottamazione delle cartelle esattoriali hanno ottenuto sconti su sanzioni e interessi ed un pagamento fino a massimo 18 rate.
Sulla misura gli utenti interessati sono stati subito tanti, ma spesso ignari delle conseguenze e dei risvolti che aderire alla rottamazione ha avuto su contenziosi avviati, fermi amministrativi e pignoramenti. Naturalmente parliamo di soggetti che dopo aver aderito alla rottamazione delle cartelle esattoriali adesso hanno continuato a pagare le rate. Perché altrimenti con la decadenza dai benefici della rottamazione delle cartelle esattoriali, ci sarebbe poco da interpretare.
Chi ha aderito alla rottamazione quater nella domanda presentata entro lo scorso 30 giugno, ha dovuto indicare se sulle cartelle rottamate pendevano alcune cause, alcuni contenziosi o alcuni ricorsi. E in sede di domanda di rottamazione delle cartelle, lo stesso contribuente ha dovuto dichiarare di non dare prosieguo ad eventuali azioni e ricorsi.
Doveva, in parole povere, rinunciare a quelle azioni già avviate nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Ecco le due diverse interpretazioni
Una pronuncia della Corte di Cassazione, tramite ordinanza numero 24428 dell’11 settembre scorso, parla proprio di questi giudizi pendenti a seguito di presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle esattoriali. Secondo l’ordinanza, i giudizi pendenti che riguardano le cartelle oggetto della rottamazione, dovrebbero poter essere estinti immediatamente anche senza pagare l’intero debito fino all’ultima rata. Basterebbe presentare la copia della domanda di rottamazione delle cartelle con i pagamenti effettuati fino alla data di richiesta di estinzione dei contenziosi. Un orientamento diverso da quello che fa comunemente l’Agenzia delle Entrate Riscossione. In effetti secondo il concessionario alla riscossione, un contribuente doveva prima di tutto pagare l’intero debito, quindi fino all’ultima rata per poter parlare di estinzione definitiva dei giudizi pendenti. Come per esempio si fa comunemente con il fermo amministrativo dell’auto, che può essere cancellato solo quando il contribuente paga interamente le rate dei suoi debiti e non solo presentando domanda di rateizzazione e iniziando a pagare le rate.