L’INAIL con la circolare numero 20 del 2021 rende noto che i datori di lavoro che hanno aderito alla sanatoria sul lavoro nero e non hanno ancora effettuato denuncia di iscrizione o variazione all’INAIL, avranno tempo fino all’8 agosto 2021 per procedere senza sanzioni.
A chi è rivolto il chiarimento?
Il chiarimento è rivolto a tutti i datori di lavoro che hanno dichiarato la sussistenza del lavoro nero ai sensi dell’articolo 103 del DL 34 del 2020. La sanatoria era rivolta a datori di lavoro con rapporto di lavoro irregolare con lavoratori italiani ma anche comunitari e stranieri a patto che fossero presenti in Italia prima dell’8 marzo 2020.
La sanatoria lavoro nero ha operato solo nel settore agricoltura, allevamento, pesca, zootecnica, acquacoltura, assistenza alla persona, lavoro domestico a sostegno del bisogno familiare.
Per accedere alla sanatoria il datore di lavoro doveva versare un ticket di 500 euro per ogni lavoratore irregolare più un forfait andando a sanare le retribuzioni le contribuzioni e le questioni fiscali per tutti i periodi antecedenti l’emersione. Il forfait richiesto pari a 300 euro per ogni mese che si intende sanare in agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e di 156 euro per ogni mese per lavoro domestico.
Istruzioni dell’INAIL
L’INAIL spiega che se il datore di lavoro che ha effettuato la regolarizzazione non ha un codice ditta o una posizione assicurativa deve presentare denuncia di iscrizione. Se invece possiede codice ditta o posizione assicurativa deve richiedere solo una variazione.
Gli adempimenti vanno effettuati entro l’8 agosto 2021, ovvero entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare 20 del 2021.