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Sconto sulle cartelle esattoriali, la rottamazione sempre in vigore

Sconto sulle cartelle esattoriali, la rottamazione sempre in vigore anche se nessuno la chiama così, ecco il precedente della Cassazione.

Non tutti i contribuenti hanno potuto godere delle agevolazioni che in questi ultimi anni sono state introdotte in materia di cartelle esattoriali. Negli anni, sanatorie, condoni e rottamazioni delle cartelle esattoriali sono state misure varate con una certa continuità. Sulle cartelle ci sono stati vari strumenti varati che hanno permesso di pagare di meno le cartelle esattoriali a molti contribuenti ed in alcuni casi, di non pagare per niente. Ma ripetiamo, non tutti hanno potuto o voluto sfruttare le misure. Magari perché avevano cartelle che non rientravano in queste agevolazioni. O perché i piani di rientro previsti da questi strumenti sono sembrati non idonei alle esigenze o alle possibilità del contribuente in quel momento. Ma a dire il vero esistono strumenti che prescindono da sanatorie e condoni e che possono tornare comunque utili ai contribuenti per fare pace con le cartelle esattoriali. In alcuni casi c’è la prescrizione che consente di azzerare un debito senza pagare un euro. Oggi però vediamo come pagare in misura ridotta sfruttando il precedente creato dalla sentenza 4960 del 2024, una sentenza che la Cassazione ha prodotto il 26 febbraio 2024.

Sconto sulle cartelle esattoriali, la rottamazione sempre in vigore, anche se non la chiamano così

Più che una sentenza, quella di cui parliamo è una ordinanza della Cassazione che parla della suddivisione in una cartella esattoriale dei debiti in essa inseriti. Da una parte la tassa o l’imposta evasa, dall’altra le sanzioni e gli interessi. Ci sono debiti e debiti. In alcuni casi ci sono tasse e imposte che si prescrivono in 5 anni, in altri casi in 10 anni. E la prescrizione è uno strumento rilevante che i contribuenti possono utilizzare per azzerare un loro debito con una cartella esattoriale. Perché il debito e quindi la cartella hanno una scadenza prefissata oltre la quale l’Agente della riscossione o l’Ente che vanta il credito, non possono più chiedere soldi.

Le regole che aiutano i contribuenti


Fino a quando l’imposta, il tributo o la tassa evasa si prescrivono in 5 anni, nulla da eccepire sul fatto che l’intera cartella esattoriale si prescrive in 5 anni. Perché anche sanzioni e interessi si prescrivono così ed in questo spazio temporale. Se invece la tassa o il tributo evaso si prescrivono in 10 anni, per questi debiti le relative sanzioni e interessi seguono la strada dei 5 anni. In altri termini, se per 5 anni una cartella non ha dato sue notizie perché l’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha prodotto alcuna notifica o alcun sollecito di pagamento, la stessa cartella vedrà le sue sanzioni e i suoi interessi scadere per sopraggiunta prescrizione. L’unica cosa che resterà a carico del contribuente è la quota capitale di quella cartella, se si può chiamare così l’ammontare dell’imposta, del tributo o della tassa evasa.

Ecco come pagare cartelle esattoriali in misura inferiore

In genere sono le imposte statali, tra le quali l’IRAP, l’IVA o l’IRPEF, ad avere una prescrizione in 10 anni. Ed è su queste cartelle che fanno riferimento a queste tasse che c’è da considerare la differente prescrizione delle sanzioni e degli interessi. Perché per Bollo Auto, IMU, Tasi e per tutti gli altri balzelli di competenza di Comuni, Regioni ed altri Enti, la prescrizione di sanzioni e interessi a 5 anni coincide con quella dell’intero tributo. Naturalmente non è l’Agenzia delle Entrate a sgravare automaticamente le cartelle nei casi in cui sanzioni e interessi siano caduti in prescrizione. Il Concessionario infatti continuerà a chiedere l’intero importo della cartella e continuerà a inserire nell’estratto di ruolo del contribuente l’importo complessivo della cartella, comprese le voci prescritte. Interesse del contribuente è chiedere lo sgravio parziale di quelle voci, come ha fatto il contribuente che ha ottenuto successo dalla Cassazione con la sentenza prima citata.