Per chi lavora è bene sapere che in alcuni casi si può sospendere l’attività lavorativa continuando a percepire lo stipendio e potrebbe essere una scelta da fare in attesa di andare in pensione, quando il tempo che separa dalla pensione è relativamente breve.
Si tratta dell’aspettativa retribuita che consente ai dipendenti di prendersi una pausa, più o meno lunga, dal lavoro, continuando ad essere pagati. La pausa andrà richiesta come aspettativa retribuita (e mantenendo il posto di lavoro per tutto il periodo di sospensione).
A regolamentare i periodi di aspettativa (retribuita o no) è la Costituzione, i CCnl e le leggi, ma il datore di lavoro potrà opporsi alla richiesta se ha validi motivi e bisogna considerare che non sempre l’aspettativa è retribuita.
Aspettativa retribuita, quando?
L’unico caso in cui aspetta un’aspettativa retribuita dal lavoro è quando si hanno figli o parenti con un handicap grave ai sensi della legge 104.
In base alla Legge 151 del 2000, infatti, ai genitori che assistono un figlio con handicap grave e ai lavoratori che assistono un familiare convivente con gravità nella Legge 104 è riconosciuto un congedo massimo i due anni, retribuito.
Inizialmente il beneficio era riconosciuto solo per i genitori che assistono i figli, ma con il passare degli anni la normativa si è evoluta permettendo ai familiari del disabile, entro il terzo grado, di poter fruire del congedo a patto che genitori o parenti più stretti siano deceduti o siano anch’essi portatori di handicap.
Il congedo può essere richiesto sia continuativo (ovvero due anni di assenza dal lavoro interamente retribuiti e coperti da contribuzione figurativa) o in maniera frazionata. In questo secondo caso tutti i giorni di congedo fruiti saranno retribuiti fino a 730 giorni.
Durante l’aspettativa retribuita in questione il dipendente non avrà diritto a maturare ferie, tredicesima e TFR, tutti elementi che maturano solo in costanza di rapporto di lavoro.
Aspettativa per motivi personali, è retribuita?
Il lavoratore può chiedere anche un’aspettativa per motivi personali che ha sempre una durata di 2 anni al massimo, ma in questo caso non spetta né la retribuzione né la contribuzione figurativa.
A parte che per motivi personali l’aspettativa non retribuita può essere richiesta anche per motivi di formazione, per ricoprire cariche pubbliche o elettive, o per tossicodipendenza.
Da tenere conto, in ogni caso, che oltre l’aspettativa retribuita e non retribuita, il lavoratore dipendente può contare su tutta una serie di permessi retribuiti (oltre a quelli che matura ogni mese di diritto) per malattia, per matrimonio (15 giorni di calendario), per lutto (3 giorni), per maternità (5 mesi).