Negli ultimi tempi si è parlato diffusamente del superbonus 110%, un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che, per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’efficientamento energetico e per interventi antisismici permette di avere una detrazione superiore rispetto alla spesa sostenuta.
Il superbonus è valido per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Il bonus al 110% è valido per :
- condomìni
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Onlus e associazioni di volontariato
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Quello che molti si stanno chiedendo, però, è se è possibile, per il fruitore del bonus al 110% è possibile anche fruire del bonus mobili.
La risposta, purtroppo è nè visto che il bonus mobili è legato alla detrazione al 50% prevista dal decreto 63 del 2013 all’articolo 16.
Per poter fruire, quindi, della detrazione su acquisto dei mobili ed elettrodomestici l’acquisto deve essere legato a determinati lavori per il recupero del patrimonio edilizio iniziati non prima del 1 gennaio 2019 se si vuol fruire dello sconto sui mobili acquistati nel 2020.