Per le ristrutturazioni edilizie con detrazione al 50 ed al 65% è previto che in caso di decesso del titolare delle detrazioni possano fruire delle stesse, non fruite, gli eredi.
Lo stesso vale anche per il superbonus 110%?
Superbonus 110% e decesso del contribuente
Se il contribuente, titolare delle detrazioni per le spese sostenute e rientranti nel superbonus 110%, dovesse venire a mancare, il beneficio residuo si trasmette agli eredi per intero. Ma a quale erede spettano le detrazioni in oggetto? A quello che conservi la detenzione materiale dell’immbole.
A stabilirlo è il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020 all’articolo 6 dove si specifica:
“1. In caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unita’ immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui all’art. 2, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unita’ immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.”