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Superbonus 110%: se non c’è capienza fiscale si perde parte del rimborso

Cosa accade se non si deve pagare un’imposta alta come la quota di detrazione spettante dal superbonus 110%?

Cosa accade se chi ha effettuato interventi di ristrutturazione con il superbonus 110% con quote quinquennali se, un anno, l’importo della detrazione spettante supera l’IRPEF che il contribuente è tenuto a pagare? E’ possibile rimandare l’eventuale eccedenza all’anno successivo?

A chiarire questo punto è una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate, la numero 7 del 2021, nella quale si spiega che l’agevolazione è ammessa per il contribuente entro il suo limite di capienza di imposta annua. Di fatto, quindi, si ha diritto alla detrazione annuale della quota spettante solo nei limiti dell’IRPEF lorda dovuta.

La parte di quota annuale che non trova capienza non può, quindi, essere utilizzata per ridurre l’imposta dovuta ma non potrà neanche essere rimandata all’anno successivo. Di parte si perde la possibilità di rimborso.

Facciamo un esempio pratico. Un contribuente che ha effettuato un cappotto termico e messo pannelli solari al suo immobile ristrutturato, ha diritto ad una detrazione di 20mila euro l’anno per 5 anni. Ma se in uno dei 5 anni in questione l’IRPEF dovuta dallo stesso contribuente è di soli 10mila euro la detrazione a cui avrà diritto sarà di 10mila euro, perdendo di fatto, gli altri 10 mila euro di sconto non avendo altra imposta da diminuire. Del rimborso originario di 100 mila euro, quindi, fruirebbe solo di 90mila.

In ogni caso si ricorda a tutti i contribuenti interessati e soprattutto agli incapienti, che è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione stessa o si può richiedere lo sconto in fattura e che è possibile scegliere questa via per tutte le rate di detrazione di cui non si è ancora fruito.