La vedova e gli altri eredi non sono chiamati a versare l’imposta di successione sui soldi depositati nella polizza assicurativa sulla vita, in Titoli di Stato e in Fondi PIR. Quando si pensa al proprio decesso il pensiero corre inevitabilmente a quel che resterà di noi alle persone che amiamo. Oltre ai ricordi, infatti, coniuge superstite e figli riceveranno in eredità anche tutto quello che è stato costruito durante la vita: immobili, risparmi, investimenti.
Per evitare che i propri cari si trovino costretti a pagare ulteriori tasse sui beni che riceveranno in eredità, è bene riflette prima su cosa si andrà a lasciare loro. Per il trasferimento dei beni dopo il decesso l’ordinamento italiano prevede l’istituto della successione che interviene in assenza di testamento a trasferire i beni in base a quanto previsto dalla legge in materia.
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Le tasse sulla successione
In ogni caso quando un erede entra in possesso dei beni del defunto, sia che vengano trasferiti per successione o per disposizioni testamentarie, sarà costretto a versare l’imposta di successione (in base alle aliquote previste per il grado di parentela: per coniuge e figli l’aliquota del 4% si applica solo sulla parte di patrimonio ricevuto che eccede il milione di euro).
Esistono, però, degli strumenti finanziari che sono esenti da tassazione e questo permette di pianificare il trasferimento dei beni senza che gli eredi debbano pagare nessuna tassazione.
Per il calcolo delle imposte di successione non concorrono i titoli di Stato italiani, esteri o equiparati. Dal 2017, inoltre, non entrano tra i beni che concorrono alla composizione della base imponibile i Fondi PIR e i Bond BEI.
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Regalare ai propri cari soldi esentasse
Se si volesse programmare il trasferimento dei propri soldi senza che questi entrino nella dichiarazione di successione e senza il rispetto delle regole sulla legittima, il modo migliore è con una polizza assicurativa sulla vita. Su questo strumento non solo non si pagano le imposte sulle somme trasferite, ma è possibile trasferire importi anche cospicui a chi non ne avrebbe diritto ereditario.
Prendiamo l’esempio di un uomo che in prime nozze ha avuto 3 figli e che, dopo il divorzio ha deciso di convivere con una donna, amore della sua vita. Alla sua morte alla donna non andrebbe nulla e se le lasciasse una fetta del patrimonio superiore al 25% andrebbe a ledere la quota legittima dei 3 figli, suoi unici eredi.
Per aggirare la legge l’uomo avrebbe dovuto pensare in anticipo a sottoscrivere una polizza assicurativa sulla vita con unica beneficiaria la compagna. In questo caso gli eredi legittimi non potrebbero contestare il lascito visto che un contratto di assicurazione, in base alla sentenza 6531 del 2006 della Corte di Cassazione è definito come acquisto iure proprio (il beneficiario della polizza acquisisce un diritto non come conseguenza della morte, ma in forza di quanto prevede il contratto di assicurazione).